24 July 2017

Collisione, meglio la corpi o la RC?

Tempo di vacanze e, a volte, anche di problemi. Attraverso l'analisi di un caso reale vediamo come comportarsi e quale copertura richiedere per il risarcimento dei danni in caso di collisione
Un nostro lettore ci racconta la sua esperienza in tema di collisione. A causa di un colpo di vento e di un ormeggio mal fatto, la sua barca a vela viene ripetutamente colpita da un piccolo motoscafo ormeggiato di fianco sprovvisto degli appositi parabordi.
Inoltre, a causa della mancata manutenzione fuoriuscivano dal bottazzo dell’imbarcazione delle viti taglienti, che graffiavano la barca lungo la murata di dritta al suo baglio massimo.

Il proprietario della barca a vela quindi si è trovato davanti un danno sgradevole da riparare. Essendo assicurato attraverso la polizza corpi avrebbe potuto fare richiesta direttamente al proprio assicuratore, ma essendoci un responsabile era formalmente corretto chiedere il risarcimento all’autore del danno, quindi al proprietario del motoscafo.

La richiesta di danni

Il proprietario della barca a vela inviava una formale richiesta di risarcimento dei danni al proprietario del motoscafo e al suo assicuratore, raccontando i fatti secondo il suo punto di vista, ossia che le viti fuoriuscite dal bottazzo e la mancanza di parabordi rappresentavano l’esclusiva responsabilità del proprietario del motoscafo, il quale a sua volta inviava una denuncia cautelativa al proprio assicuratore dichiarando che i parabordi erano stati regolarmente messi e che la forza del vento era tale da far risalire i parabordi della barca a vela al di sopra della falchetta del motoscafo lasciando scoperta la fiancata, discolpandosi da ogni responsabilità.

Ricordiamo che la copertura di responsabilità civile scatta nel momento in cui l’assicurato procura un danno ad altrui persona avendone colpa. Nel caso specifico la responsabilità del proprietario del motoscafo è evidente in quanto non ha provveduto diligentemente a fare ordinaria manutenzione al suo bottazzo e il comportamento colposo si rafforza inoltre nel non esporre i parabordi.

Se il motoscafo fosse stato ormeggiato regolarmente e ci fosse stata la presenza dei parabordi oltre che alla regolarità del proprio bottazzo e il danno fosse accaduto per effetto del solo sfregamento delle barche ormeggiate a causa del forte vento, allora il proprietario della barca a motore non sarebbe stato ritenuto colpevole del danno. Ma è necessario provare la fortuità della causa, rappresentata dall’eccezionale forza del vento che si sarebbe dovuta provare con un bollettino del giorno e attraverso una pluralità di eventi dannosi in zona, ossia un considerevole numero di barche che in quel porto avessero riportato danni simili.

Il liquidatore della compagnia di assicurazione del motoscafo appurando che in quel giorno non ci furono ulteriori episodi nonostante il bollettino meteorologico dichiarasse tempo avverso decise di intervenire nella trattativa attribuendo così la responsabilità del proprio assicurato, nonostante egli avesse scritto una denuncia che tentava di discolparlo. Va ricordato che quando si sottoscrive una polizza di assicurazione a tutela obbligatoria della responsabilità civile per un’imbarcazione così come per una autovettura, implicitamente si dà una delega al proprio assicuratore di gestire i contenziosi verso le terze persone che dovessero pretendere denari a causa di un eventuale danno.

Questo meccanismo fa sì che l’assicurato resti quasi estraneo alle decisioni che la compagnia chiamata a rimborsare un terzo decida di assumere. Nel caso specifico il proprietario del motoscafo che sosteneva una tesi diversa da quella del proprietario dell’imbarcazione a vela, che cercava di discolparsi, avrebbe dovuto, oltre a raccontare i fatti in modo diverso anche diffidare la compagnia dall’intraprendere qualsiasi tipo di atteggiamento verso il danneggiato chiedendo di intervenire personalmente nella gestione della lite fino all’ultimo grado di giudizio, sostenendo le relative spese di causa, cosa che di fatto il proprietario del motoscafo ha omesso, quindi la sua denuncia cautelativa non è valsa praticamente a nulla.

Il valore del danno

Una volta avviata la pratica e incaricato il perito fiduciario a verificare la presenza del danno è necessario valutarne il relativo valore. (Ricordiamo che a seguito di una richiesta danni la compagnia di controparte è obbligata ad aprire il sinistro e a verificare l’esistenza del danno, la responsabilità e l’ammontare).

Il valore di un danno arrecato a una imbarcazione può essere di non facile identificazione, vi sono notevoli varianti, che spaziano dal costo orario dell’operaio specializzato del cantiere al costo del piazzale, del materiale impiegato, l’alaggio e il varo ma soprattutto il modo con il quale si intende procedere alle riparazioni. Nel caso specifico il danno consisteva nel riparare dei graffi e di sostituire la banda decorativa blu lungo la fiancata di dritta, il cantiere come prima ipotesi proponeva la stuccatura e la riverniciatura di tutto lo scafo in quanto operando solo su una fiancata sola si sarebbe ottenuto un risultato sgradevole, una fiancata nuova e una vecchia con grande esborso di denaro. Il perito invece contestava tutto, addirittura la necessità di alare la barca.

La trattativa

Il proprietario della barca a vela aveva ricevuto un assegno a saldo del danno riportante un importo che non sarebbe bastato neppure a tirare la barca in secco in quanto secondo le stime del perito quel denaro sarebbe stato sufficiente per pagare il cantiere. Il danneggiato naturalmente provvedeva a restituire l’assegno senza incassarlo soprattutto per via del fatto che le trattative non erano chiuse e non aveva concordato il risarcimento con il perito, cosa che invece è di normale prassi.

Una volta restituito l’assegno il danneggiato proseguiva le trattative con il liquidatore della compagnia di assicurazioni del motoscafo alla quale è stata consegnata la relazione peritale che constava il danno e la responsabilità del loro assicurato lasciando in sospeso la relativa quantificazione. Alla fine di una doverosa trattativa il velista riusciva a trovare un accordo soddisfacente.
Queste sono state le difficoltà incontrate durante una richiesta danni alla controparte che, a parte il tentativo del danneggiato di discolparsi, rientrano tutte nella norma, insomma per arrivare a un soddisfacente accordo occorre superare un po’ di difficoltà. L’armatore della barca a vela avrebbe incontrato le medesime difficoltà circa il metodo di riparazione (verniciatura o stuccatura e carteggiatura) se avesse aperto il sinistro direttamente sulla sua polizza corpi, inoltre il perito della polizza corpi non avrebbe mai pagato le spese necessarie a raccordare le diverse tonalità di bianco della fiancata riparata, in ultimo avrebbe applicato la franchigia prevista riducendo molto l’indennizzo.

Chi rompe paga

Pertanto va detto che in caso di collisione è corretto chiedere i danni al responsabile senza attivare la corpi magari avendo qualche grattacapo in più in primo luogo perché è corretto applicare il principio di “chi rompe paga” e in secondo luogo per ottenere un rimborso senza applicazioni di franchigia quindi più congruo rispetto alle necessità.
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