02 January 2011

Assicurazioni online: luci e ombre

Il nuovo regolamento sulle assicurazioni telefoniche e via internet migliora l’affidabilità. Ma occorre cautela e affidarsi alle compagnie più note…

Assicurazioni online: luci e ombre

Le assicurazioni on line stanno prendendo piede anche in campo nautico. Del resto, le compagnie “a distanza”, contattabili in rete o telefonicamente, avendo abbattuto i costi aziendali (assenza d’intermediari e di affitti di locali/uffici e la riduzione del personale) possono offrire tariffe più basse con le stesse garanzie prestate dalle assicurazioni tradizionali. Certo, il bidone è sempre dietro l’angolo e un conto è avere a che fare con una struttura fisica, visibile e fatta di persone in carne e ossa, un altro è misurarsi con le voci degli operatori di un call center.

Recentemente l’Isvap, l’Istituto governativo per la vigilanza sulle assicurazioni private, ha emanato il regolamento numero 34/2010 che disciplina l’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione via internet e al telefono, che migliora notevolmente il grado di affidabilità delle attività assicurative on line. I rischi di stipulare contratti poco chiari o con operatori abusivi si riduce di molto. Il regolamento interviene soprattutto nel definire una maggiore garanzia del contraente nei confronti dell’impresa di assicurazione, ponendo a carico di quest’ultima una serie di divieti “comportamentali” contrari alle regole di trasparenza. Innanzitutto, non è consentito alle imprese collocare contratti di assicurazione a distanza senza il preventivo consenso espresso del contraente.

 

 

L’assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso. Quindi, nessuno ci può assicurare se non lo richiediamo deliberatamente. In alcuni casi è capitato che il contraente di una polizza di assicurazione R.C. (obbligatoria, sulla responsabilità civile) on line si sia visto abbinare un’altra polizza per un altro rischio, magari utile, ma non richiesta. Ora, questa è un’operazione chiaramente vietata e non è considerata manifestazione di consenso nemmeno “la mancata eliminazione da parte del contraente della copertura assicurativa inserita automaticamente in accessorio a un contratto di diversa natura stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza”.

 

 

Per quanto riguarda il contratto, l’impresa deve trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione, il contratto in visione (si ha tempo minimo cinque giorni per accettarlo). E’ il contraente a decidere se tale documentazione debba essergli inviata su supporto cartaceo o “supporto durevole” (Cd-Rom, ecc.).

Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (motori e unità da diporto), la trasmissione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde avviene in ogni caso su supporto cartaceo, tramite posta. Il contratto di assicurazione a distanza può essere un documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (D. L.vo 82/2005).

 

 

Per quanto riguarda i call center, per le difficoltà legate al dialogo del cittadino con tali entità, il regolamento Isvap mette dei paletti alle imprese di assicurazioni molto chiari.

 

Leggi il servizio nel numero di novembre 2010

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