12 December 2012

Cambio del motore, come comportarsi

Dal punto di vista tecnico, cantieristico, l’operazione non presenta problemi, se l’imbarcazione può strutturalmente e sotto il profilo della sicurezza sostenere la modifica. È dal fronte “amministrativo” che possono nascere ostacoli o inaspettate complicazioni, soprattutto di ordine economico...

Cambio del motore, come comportarsi

Quando si accantona l’idea di cambiare barca, di acquistare sul mercato del nuovo o dell’usato, in attesa di tempi migliori, l’impulso è di aggiornare tecnicamente quella di cui si dispone. In generale, più che sulle migliorie d’interni o di design, è sul motore che si concentrano le attenzioni di “restyling”, con uno sguardo verso tecnologie più avanzate, spesso propendendo per l’aumento della potenza o, per risparmiare, sostituendo i propri a benzina con motori diesel.

Purtroppo la normativa nautica, nazionale ed europea, in questo campo è farraginosa e restrittiva. È meglio conoscerla in anticipo, per evitare sorprese. Ne riproponiamo una breve sintesi, anche per rispondere ai nostri lettori che ci hanno posto quesiti sull’argomento.

Sostituzione del motore principale di bordo delle unità marcate CE
La sostituzione del motore può essere effettuata solo entro i limiti di potenza massima e peso stabiliti dal fabbricante (della barca) e riportati, al tipo di motore utilizzabile (entrobordo, entrofuoribordo, fuoribordo, a scoppio o Diesel) nella “Dichiarazione di Conformità CE”.

L’installazione di un motore di potenza e peso superiori a quelli prestabiliti dal fabbricante, o di diversa tipologia comportano una rimarcatura CE dell’unità, a carico del proprietario dell’unità stessa.

La procedura prevista è quella della certificazione di “post-costruzione”.

Si tratta di un “modulo” di accertamento tecnico-amministrativo, eseguito da un Organismo Notificato, attraverso cui si valuta la rispondenza dell’unità, nel suo complesso, alle disposizioni della direttiva 94/25/CE-2003/44/CE.

Nella sua nuova configurazione, la responsabilità dell’immissione sul mercato comunitario del “prodotto” ricade sul proprietario della barca, cioè sul soggetto che l’ha modificata e rimarcata.

Un primo effetto di questa nuova situazione ricade, ad esempio, sull’applicabilità della prestazione di garanzia (valida, per legge, minimo due anni) fornita sull’intera barca dal fabbricante originario. Sottolineiamo, infine, che è abbastanza diffusa l’idea che se potenza e peso del nuovo motore non superano il 15% del motore sostituito, la barca CE non debba essere rimarcata. A volte questa “nota” tecnico-giuridica è anche presa a riferimento da qualche ufficio periferico dell’Amministrazione. Ma va detto che la norma non esiste e deriva da una lettura confusionaria della direttiva e del nostro Codice della nautica.

Sostituzione del motore principale di bordo delle unità non marcate CE
Le unità non marcate CE godono di vincoli meno rigidi, rispetto alle marcate CE, in caso di sostituzione del motore, di stessa tipologia, ma con potenza superiore.

In sintesi, possono procedere alla “modifica”, con aumento della potenza motrice rispetto ai dati di omologazione, in forza della Dichiarazione d’idoneità rilasciata, previo accertamento tecnico, da un Organismo Notificato o Affidato.

E’ però necessario considerare che l’Organismo tecnico potrebbe valutare – ad esempio in caso di un cospicuo aumento della potenza adottata - che la nuova configurazione costituisca i presupposti per la marcatura CE, in quanto l’unità assume la veste di un “nuovo prodotto”, quindi soggetto all’applicazione della direttiva comunitaria.

Analoga situazione sussiste nel caso si sostituisca, ad esempio, un motore a benzina con uno diesel o un entrobordo con un entrofuoribordo, e viceversa.

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