14 October 2013

Certificati di sicurezza, arriva un nuovo modello

Come ottenere il nuovo certificato richiesto per le barche immatricolate. Il consiglio è di anticipare la richiesta per non arrivare a ridosso della prossima estate, quando è previsto un intasamento del sistema

Certificati di sicurezza, arriva un nuovo modello

Come ottenere il nuovo certificato di sicurezza richiesto per le barche immatricolate. Il consiglio è di anticipare la richiesta per non arrivare a ridosso della prossima estate, quando è previsto un intasamento del sistema

Ecco le procedure riguardanti il passaggio “graduale” dalle vecchie disposizioni di legge alle attuali. Il certificato di sicurezza (valido otto anni dall’immatricolazione per le unità marcate CE appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per quelle non marcate abilitate alla navigazione senza alcun limite; dieci anni dall’immatricolazione per le unità marcate CE appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per quelle non marcate abilitate alla navigazione fino a sei miglia dalla costa) è rinnovato, in base al citato regolamento 146, per cinque anni (sia per le imbarcazioni marcate CE sia per quelle non marcate) direttamente dall’Organismo Notificato, che lo “vidima” a buon esito della visita ispettiva.

Siccome il regolamento 146 ha previsto anche un nuovo modello di certificato di sicurezza (All. IV), adattato alla nuova disciplina, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito istruzioni relative alle procedure per il rinnovo dei vecchi stampati, stabilendo che i certificati di sicurezza modello “previgente” siano rinnovati con apposizione, a cura dell’Organismo Notificato che ha proceduto alla visita, di una timbratura in “rosso” di vidimazione.

Tale rinnovo è possibile, però, una sola volta. Per un ulteriore periodo quinquennale di rinnovo è necessario che l’interessato disponga di un certificato di sicurezza “nuovo” modello (circostanza che ricorrerà spesso nel corso dell’anno entrante).

Il certificato di sicurezza, già rinnovato con timbro rosso, deve essere sostituito, a cura dell’Ufficio d’iscrizione dell’imbarcazione (ufficio della targa), con il nuovo modello. Il “vecchio” certificato di sicurezza, non deve essere distrutto, ma consegnato all’autorità marittima o della navigazione interna o consolare (se la visita di rinnovo avviene fuori dai confini italiani), secondo quanto di seguito indichiamo.

Come avviene la sostituzione del certificato

L’Organismo Notificato che procede alla visita, a buon esito della stessa, rilascia al proprietario dell’imbarcazione (ovvero al richiedente che ne abbia titolo) un’attestazione di idoneità relativa al rinnovo del certificato di sicurezza.

In seguito, l’interessato presenterà all’ufficio marittimo o della navigazione interna o consolare che ha giurisdizione sul luogo in cui è stata eseguita la visita, l’attestazione dell’Organismo unitamente alla copia del“vecchio” certificato di sicurezza, per ottenere quello nuovo “vidimato”. Al momento, non è prevista la presentazione, da parte del proprietario dell’imbarcazione, di alcuna istanza.

Tale ufficio di “prima competenza” invierà i documenti all’ufficio d’iscrizione della barca, anticipandone copia a mezzo fax o con altro sistema telematico.

L’ufficio d’iscrizione, una volta ricevuta la “prima evidenza” dell’attestazione di idoneità, verificati i dati risultanti dal registro d’iscrizione, emetterà  il certificato di sicurezza sulla base del nuovo modello, redigendo la parte relativa al primo rilascio, ma con validità di anni 5 decorrenti dalla data dell’attestazione. Il nuovo certificato così compilato sarà, quindi, trasmesso in carta semplice all’ufficio di “prima competenza” che lo consegnerà all’interessato, previa regolarizzazione in bollo (attualmente euro 16) e ritiro dell’originale del vecchio certificato di sicurezza. 

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