07 September 2010

Dopo l’estate: sanzioni e ricorso

Dopo le vacanze vediamo come procedere per i ricorsi alle sanzioni immeritatamente ricevute. A chi rivolgersi, i tempi e i costi

Dopo l’estate: sanzioni e ricorso

Com’è ormai d’abitudine tracciamo l’andamento delle violazioni  commesse dai diportisti in mare durante il periodo estivo e diamo alcune indicazioni per ricorrere, se è il caso, contro le sanzioni immeritatamente “guadagnate”. Rispetto agli scorsi anni, di questi tempi, il quadro delle contravvenzioni verbalizzate non presenta variazioni significative. I primi dati che provengono dalla Guardia Costiera confermano, infatti, una situazione abbastanza ripetitiva, sia nei numeri, sia per la tipologia di violazione commessa.

 

Graduatoria delle infrazioni

Nella graduatoria, conserva ancora saldamente il primo posto la navigazione effettuata nella fascia di distanza protetta dalla costa.

Ora, anche se è vero che ogni giurisdizione marittima pone limiti diversi, in ragione delle esigenze del posto, è altrettanto vero che la scusa di non essere a conoscenza del contenuto delle Ordinanze locali (problema che realmente affliggeva i diportisti negli anni passati) non regge più. I sistemi di diffusione delle norme che regolano la navigazione lungo costa e nei vari compartimenti marittimi sono oggi più che esaurienti e, oltre agli accessi “tradizionali”, la Guardia Costiera ha predisposto una rete “mediatica” d’informazione completa su internet, con la pubblicazione on line della “pagina” di tutte le ordinanze compartimentali a cui si accede anche con il portale “Mobile”, per la navigazione web con telefoni cellulari. Notizie aggiornate sono diffuse anche attraverso la “Radio Guardia Costiera”, RTL 102,5, ascoltabile su cellulare, pc, radio digitale e satellite e su tutte le piattaforme di nuova generazione, come Apple iPhone.

Continuando con la “classifica”, bisogna dire che nemmeno si possono accampare chissà quali scuse per l’insufficienza e/o inadeguatezza delle dotazioni di sicurezza a bordo, per la navigazione con documenti scaduti (patente e certificato di sicurezza) o per la navigazione oltre i limiti di”omologazione” della barca, violazioni che si contendono, ex aequo, il secondo posto e che hanno ormai assunto un carattere quasi endemico.

Maggiore attenzione sembra, invece, sia stata adottata quest’anno per le aree marine protette, nei confronti delle quali, se si prescinde da reati di pesca di frodo, non si registrano particolari violazioni di tipo “nautico”.

Infine, va sottolineato il cospicuo numero dei “salvataggi” eseguiti ad imbarcazioni in panne e ferme in mare - più per imperizia dei comandanti/conduttori che per caso fortuito - e che dai primi dati visionati sembrano segnare un certo primato a favore del 2010.

Venendo ora ai ricorsi, non escludendo “errori” da parte di chi è preposto alla vigilanza in mare e quindi elevazioni di verbali contestabili, vediamo quali sono le procedure adottabili, precisando che, rispetto all’anno scorso, il ricorso al Giudice di Pace ora ha un certo costo.

 

Come fare ricorso

Innanzitutto le violazioni, quando è possibile, devono essere contestate da parte dei verbalizzanti immediatamente ai trasgressori o, altrimenti, devono essere notificate entro 90 giorni dall’accertamento. Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notifica, è possibile inviare per iscritto all’Autorità Marittima indicata nel verbale, relazioni difensive e documenti a discolpa, eventualmente chiedendo anche un colloquio diretto col Comandante dell’Ufficio.

L’Autorità Marittima, valutata la documentazione difensiva e ascoltato l’interessato, entro 90 giorni emette un’ordinanza di archiviazione degli atti, se ritiene infondato l’accertamento operato dall’organo di polizia, o emette un’ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma dovuta per la violazione, entro 30 giorni.

In questo secondo caso, si può proporre opposizione davanti al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento. Non è necessario alcun patrocinio legale. Il ricorso non interrompe i 30 giorni utili per effettuare il pagamento, a meno che il Giudice di pace non disponga diversamente. Il giudizio di opposizione può concludersi con una sentenza che rigetta l’opposizione o che l’accoglie, annullando in tutto o in parte l’ordinanza. Contro la sentenza è ammesso ricorso solo in Cassazione.

Per effetto della legge Finanziaria 2010 (Legge 23.12.2009 n. 191, G.U. 30.12.2009), il ricorso al Giudice di Pace contro le sanzioni amministrative non è gratuito. Costa al ricorrente il “prezzo base” di 38 euro, di cui 30 euro quale contributo unificato, 8 euro per diritti di spese e notifica.

La tariffa è valida solo per i processi il cui importo è “determinato” e non supera i 1.100 euro; per importi superiori ai 1.100 euro e fino a 5.200, sale a 78 euro e per quelli di valore superiore a 5.200 euro (fino a 26.000 euro) o di valore “indeterminabile”, a 178 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le ultime prove