24 December 2009

Dotazioni di bordo, i razzi non devono essere sostituiti

La prossima entrata in vigore della Direttiva 2007/23/CE, relativa all’immissione sul mercato Comunitario di articoli pirotecnici, di prossimo recepimento (ad inizio 2010, ma a quanto ci risulta siamo anche in ritardo), ha allarmato non pochi nostri frequentatori del sito

Dotazioni di bordo, i razzi non devono essere sostituiti

La prossima entrata in vigore della Direttiva 2007/23/CE, relativa all’immissione sul mercato Comunitario di articoli pirotecnici, di prossimo recepimento (ad inizio 2010, ma a quanto ci risulta siamo anche in ritardo), ha allarmato non pochi nostri frequentatori del sito, preoccupati, e indotti anche da alcune note comparse su alcuni giornali e in qualche forum in rete, di dover procedere all’ennesima sostituzione delle dotazioni di bordo, nello specifico dei razzi e dei segnali di soccorso.

 

In realtà non si presenta alcun problema di forzato rinnovo del “kit razzi”. Almeno non nell’immediato e, forse, nemmeno si proporrà per il futuro, salvo più dettagliati chiarimenti da parte dell’Amministrazione. E’ necessario attendere l’emanazione del decreto legislativo nazionale di attuazione della direttiva per saperne di più.

Infatti, la disposizione europea non è del tutto certo si applichi ai razzi e segnali in uso alle unità da diporto. E’ vero che non è prevista, come per gli analoghi prodotti destinati alle navi, una espressa esclusione, ma non pare nemmeno così evidente che l’ambito di applicazione della nuova direttiva investa la nautica.

 

Va però precisato che la “regola” comunitaria sui mezzi pirotecnici, a differenza di quanto non è invece previsto dalla norma italiana per l’uso dei razzi fuochi a mano e fumogeni a bordo delle unità da diporto (D.M. 29/9/1999, n. 387), impone anche il rispetto di alcuni limiti di età per l’acquisto o la messa a disposizione e quindi uso di articoli pirotecnici, limiti che variano da un minimo di 12 fino a 18 anni, a seconda della categoria di “pericolosità” dei prodotti. Ed è un passaggio “nuovo”, molto importante nei riguardi della salute e sicurezza dei consumatori. Ora, dal momento che i natanti (provvisti delle dotazioni pirotecniche di segnalazione) possono essere condotti, in ragione della tipologia, da soggetti anche non maggiorenni (16 anni, la per condotta di natanti a motore che navigano entro 6 miglia e 14 anni, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati o le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa), è fuori di dubbio che la nostra norma nazionale, così com’è, entri in contrasto con lo spirito della direttiva 2007/23.

Insomma la situazione non è semplice da inquadrare e, come già detto, è necessario attendere delucidazioni in merito.

Riportiamo l’articolo 3, lettera c, della 2007/23/CE all’interno del quale, sotto la voce “categoria P1”, potrebbero rientrare le dotazioni pirotecniche nautiche:

“c) altri articoli pirotecnici: categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto”.

 

In ogni caso, laddove tale articolo dovesse riguardarci, fino al prossimo 4 luglio del 2013 non è applicabile. Questo è stabilito dalla direttiva. Abbiamo tempo per informare sull’argomento i nostri lettori.

Resta pertanto in vigore il decreto ministeriale 29 settembre 1999, n.387, di cui riportiamo gli articoli più significativi:

“Art. 3. Requisiti. 1. I segnali di soccorso devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione.
2. Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unità da diporto segnali di soccorso di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Art. 5. Durata: 1. I segnali di soccorso hanno validità di quattro anni dalla data di fabbricazione.

Art. 6. Marcatura: 1. Ogni segnale di soccorso deve essere marcato in modo chiaro, indelebile e leggibile con le seguenti indicazioni: nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore; nome o sigla del modello; istruzioni d'impiego anche in lingua italiana; data di fabbricazione; estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo”.

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