15 September 2009

Estate, sanzioni e cartelle pazze

La pubblica amministrazione recapita ingiunzioni di pagamento per sanzioni già riscosse. L’episodio desta scalpore e provoca un’interrogazione parlamentare. Pur prestando la dovuta attenzione al complesso degli episodi che ci hanno raccontato, sorvoleremmo sull’argomento, archiviandolo come “fatto di ordinaria amministrazione”, se non fosse per una particolare vicenda, in discussione anche alla Camera dei deputati, che merita un commento. In sintesi, molti diportis...

Estate, sanzioni e cartelle pazze

La pubblica amministrazione recapita ingiunzioni di pagamento per sanzioni già riscosse. L’episodio desta scalpore e provoca un’interrogazione parlamentare. Pur prestando la dovuta attenzione al complesso degli episodi che ci hanno raccontato, sorvoleremmo sull’argomento, archiviandolo come “fatto di ordinaria amministrazione”, se non fosse per una particolare vicenda, in discussione anche alla Camera dei deputati, che merita un commento. In sintesi, molti diportisti “indisciplinati” nell’Alto Tirreno, si sono visti recapitare dalla P.A. l’ingiunzione di pagamento di sanzioni già per tempo pagate. Ma ciò che desta perplessità è che per far valere i propri diritti e non versare il doppio di quanto dovuto, i trasgressori dovranno ricorrere al giudice di pace. E questo, a quanto risulta, per la poca intelligibilità dei verbali redatti. L’episodio ha destato scalpore ed è stato oggetto di un’ interrogazione a risposta scritta presentata alla Camera dall’On. Giacomo Stucchi, destinatari i Ministeri della Difesa e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al momento in cui andiamo in stampa, la risposta non è ancora arrivata. Di seguito pubblichiamo il testo dell’interrogazione per intero. Come pagare le sanzioni alla Capitaneria di Porto Le sanzioni pecuniarie amministrative si pagano con il “modello F23” dell’ Agenzia delle entrate, dal titolo “Modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni e altre entrate”, codice tributo 741T. Lo stampato, reperibile presso l’ufficio “concessionario” cui si effettua il pagamento, banca o Poste, è composto da tre fogli: la matrice, che resta al concessionario che ha ricevuto il pagamento e due ricevute, una delle quali deve essere conservata dal “sanzionato” e l’altra, eventualmente, e se espressamente richiesto nella notificazione del verbale, spedita all’ufficio che ha elevato la contravvenzione. Oltre alla sanzione si è anche obbligati al pagamento di euro 6 (codice tributo 806T) per le spese di notifica. Generalmente gli Uffici dell’Autorità marittima inviano al trasgressore la “documentazione completa”, con l’F23 già compilato ad hoc. Interrogazione alla Camera Legislatura: 16. Seduta di annuncio: 211 del 29/07/2009. Primo firmatario: Stucchi Giacomo. Gruppo: Lega Nord Padania, data firma: 29/07/2009 Ministero destinatario: Difesa e Infrastrutture e Trasporti “Ai Ministri per sapere - premesso che: le Capitanerie di porto - Guardia costiera sono uno dei corpi tecnici della Marina Militare - Ministero della Difesa; sul territorio la Capitaneria di porto è l’edificio sede del comandante del porto, istituito presso il Compartimento marittimo, ufficio periferico dell’ amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella provincia marittima; alla capitanerie è affidata la gestione amministrativa, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e in genere tutte le attività marittime connesse alla fruizione del mare nella più ampia accezione del termine; l’odierno Corpo ha funzioni di polizia giudiziaria, per le violazioni previste dal Codice della navigazione e delle altre leggi speciali e attraverso l’articolazione operativa di Guardia costiera, opera in mare, nei porti e sulle pertinenze marittime, per la salvaguardia della vita umana in mare; risulta che gli uffici della Capitaneria di Porto di La Spezia abbiano emesso ordinanze-ingiunzioni per richiedere ai cittadini il pagamento di sanzioni amministrative, elevate nei mesi scorsi a seguito di violazioni di ordinanze o del codice della navigazione, nonostante gli stessi avessero provveduto per tempo a pagare il dovuto. Il cittadino trasgressore, oltre all’onere del pagamento della sanzione, è altresì gravato dall’obbligo e dall’ulteriore onere pecuniario di «far pervenire l’originale della ricevuta del pagamento effettuato», senza specificare il tipo di strumento postale da utilizzare, come previsto dalle modalità di estinzione in calce al verbale, che appaiono scritte con un carattere molto piccolo come una sorta di ‘clausole vessatorie’. Tale fatto, oltre a evidenziare una gestione approssimativa e poco funzionale degli Uffici in questione, causa da un lato reali disagi ai cittadini interessati dalla ‘cartella pazza’ costringendoli per vedersi riconosciuta la ragione a dover ricorrere obbligatoriamente al giudice di pace, e dall’altro realizza un danno non irrilevante alle casse pubbliche in termini di tempo lavorativo sprecato e di costi sostenuti che, soprattutto in tempi di crisi, andrebbero accuratamente evitati. Infatti l’unica alternativa che viene proposta con la suddetta ordinanza-ingiunzione, qualora il trasgressore sia ‘in regola’, è la possibilità di presentare una proposta di opposizione al giudice di pace di La Spezia entro 30 giorni dalla data di notifica e tale procedura appesantisce fortemente la macchina burocratica, nonché grava sul bilancio dello Stato. Se i Ministri interrogati intendano verificare i fatti descritti in premessa e sollecitare la Capitaneria di porto di La Spezia a controllare in modo più accurato la documentazione in suo possesso riguardante i verbali di accertamento di illeciti amministrativi, nonché i relativi pagamenti delle sanzioni. Quali iniziative i Ministri interrogati intendano intraprendere per evitare di far gravare sul cittadino, che ha provveduto a saldare quanto previsto dalla sanzione, ulteriori somme di denaro per la spedizione di documenti originali, i quali, tra l’altro, qualora dovessero perdersi, farebbero cessare il diritto a dimostrare il pagamento effettuato. Quali iniziative intendano intraprendere per evitare che si continui ad innescare, anche in futuro, un meccanismo improprio, che vede il cittadino obbligato a dover iniziare provvedimenti giudiziari, a dispendio delle proprie tasche e di quelle della pubblica amministrazione, quando sarebbe sufficiente una semplice richiesta di esibizione dei titoli quietanzati.
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