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Fiamme a bordo

Cosa dice la legge Le norme del Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto relative alla protezione contro gli i incendi a bordo. Art.19 1. I serbatoi e l’impianto per il combustibile devono essere realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale 5 nov. 1987, n. 514, ed agli altri regolamenti da emanare, sentito l’ente tecnico, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. I locali dove sono sistemati i m...

Fiamme a bordo
Cosa dice la legge Le norme del Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto relative alla protezione contro gli i incendi a bordo. Art.19 1. I serbatoi e l’impianto per il combustibile devono essere realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale 5 nov. 1987, n. 514, ed agli altri regolamenti da emanare, sentito l’ente tecnico, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono essere provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica se previsto l’uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell’entrata in funzione dell’impianto fisso. 3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per l’ambiente della cucina e per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo il regolamento da emanare, sentito l’ ente tecnico, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori sulle imbarcazioni e navi con motori entrobordo e entrofuoribordo alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C° o aventi motori a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW devono essere dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento da emanare, sentito l’ente tecnico, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 40 0. 5. Sulle navi a motore o a vela con motore ausiliario abilitate a navigazione senza alcun limite deve essere sistemata una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio convenientemente ubicate, con relative manichette ed accessori. 6. Estintori portatili di capacità e in numero come richiesto (vedi tabella sotto) devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile. Le caratteristiche degli estintori devono essere in accordo al regolamento da emanare, sentito l’ente tecnico, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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