10 September 2010

Immatricolazioni a San Marino: vantaggi e limiti

Iva ridotta, abbattimenti di imposta. Le principali attrattive. Ma non è tutto oro ciò che luccica

Immatricolazioni a san marino: vantaggi e limiti

L’attrattiva verso i diportisti italiani, oltre alla facile “comprensione della lingua”, San Marino l’esercita attraverso il ridotto costo dell’Iva per la nazionalizzazione di una barca, cioè della “monofase” (così è chiamata l’omologa imposta) che è del 6%; se poi l’unità acquistata viene anche iscritta nei registri sammarinesi, si ha un ulteriore abbattimento dell’imposta, tra il 20% e il 70%, in ragione della lunghezza dell’unità stessa.

 

Nel corso degli ultimi due anni, sono state immatricolate nella Repubblica di San Marino oltre 200 imbarcazioni, di lunghezza tra i 10 e i 18 metri.

Non è quindi da escludere, stando al numero di registrazioni, che possano essere determinati anche altri benefici derivanti dalla bandiera sammarinese, forse ancora più sostanziosi del ridotto costo della “monofase”; per parte nostra, qui valutiamo solo taluni aspetti di tale Registro estero, soprattutto extra-fiscali.

 

Le stesse regole italiane

Nel suo complesso, la normativa sul diporto di San Marino è simile a quella italiana e ricalca la nostra legislazione nautica anche per l’impianto “strutturale”.

Valgono, di conseguenza, le nostre stesse regole per l’immatricolazione e la “gestione” delle unità iscritte. Le imbarcazioni e le navi, cioè le unità di lunghezza scafo di oltre 10 metri, sono soggette a immatricolazione, mentre per i natanti, le unità fino a 10 metri di lunghezza, tale obbligo non sussiste. Il certificato di sicurezza, per le imbarcazioni, ha la medesima validità del certificato delle unità italiane ed è sottoposto ad analoghe procedure per il rilascio, rinnovo e convalida, con accertamenti da parte dell’Ente tecnico (Organismi tecnici riconosciuti o autorizzati). Anche per il numero e tipo di dotazioni di sicurezza, non si riscontrano particolari differenze rispetto alle nostre “tabelle”.

 

Il “Registro navale delle unità da diporto” di San Marino è stato istituito con la legge del 30 novembre 2004, n. 164. Il decreto dell’8 agosto 2005, n. 119, ha poi dettato le norme di attuazione. Per l’iscrizione nei Registri, si prescinde dai requisiti di nazionalità: “gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel Registro, se non hanno domicilio a San Marino, devono eleggere domicilio presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio a San Marino, al quale l’Ufficio preposto può rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta”.

 

L’iscrizione è possibile sia per le unità di nuova costruzione, sia per quelle “usate” che, previa dismissione di bandiera o cancellazione, provengono da altri registri.

Per completare il quadro relativo all’uso di questa bandiera, va precisato che la Repubblica di San Marino è priva di acque territoriali marittime e non è Paese membro della Comunità europea. Le unità che inalberano la sua bandiera, se navigano nelle acque territoriali italiane (o, comunque, nelle acque territoriali dell’Unione Europea) sono soggette, dal punto di vista doganale, ad una “ammissione temporanea” nel territorio comunitario. Ciò è valido per tutte le unità estere (non appartenenti a Stati della UE).

 

Tale “ammissione” è limitata (per proprietari e utilizzatori non stabiliti fuori dalla Comunità) ad un periodo di permanenza entro le acque territoriali di 18 mesi, trascorso il quale (c.d. “termine di appuramento”) sorge l’obbligo di chiedere l’importazione definitiva con pagamento dei diritti doganali e dell’Iva. Una “dimenticanza”, in tal senso, può comportare la denuncia penale di contrabbando. Il termine di appuramento viene annullato se l’unità è trasferita fuori dalla acque comunitarie (è necessario dimostrarlo); se poi rientra nella UE, riparte l’ammissione temporanea di 18 mesi.

 

L’appuramento può essere anche interrotto nel caso di unità custodite in rimessaggio e preventivamente poste sotto “sigillo” doganale; il periodo di rimessaggio non può essere inferiore a 3 mesi e, una volta richiesta la rimozione dei sigilli, il termine originario di scadenza è prorogato per il periodo di non utilizzo. Per quanto riguarda le unità da diporto adibite ad uso commerciale, come la locazione e il noleggio, si tenga presente che tali attività non possono essere svolte sul territorio italiano secondo le nostre norme nazionali che regolano il diporto.

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