Leggi, cambiare il motore con uno di potenza maggiore

Rispondiamo alla domanda: “Posso cambiare il motore della mia barca con un altro di potenza maggiore?”...

Le domande che al riguardo ci vengono poste si ripetono con assiduità e anche in queste settimane diversi lettori ci hanno presentato casi, relativi alla sostituzione del motore della propria barca. Siamo convinti, così ci risulta, che i dubbi vengano innescati da una non corretta interpretazione delle norme che certi uffici dell’Amministrazione e qualche Organismo Notificato perpetrano nel tempo.

Rispondiamo alla domanda: “Posso cambiare il motore della mia barca con un altro di potenza maggiore?”

La risposta è sì, sempre che dal punto di vista tecnico la struttura e tipologia della barca, la manovrabilità e la stabilità nella nuova configurazione della barca lo consentano.

Riportiamo uno stralcio della Circolare n. 40453 Prot. 40453 del 21/06/2004 emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui si deve fare riferimento: “Si chiarisce in merito che, laddove si superi la potenza massima installabile indicata nel Certificato di Omologazione (o, per le unità non omologate, quella riportata nei documenti di bordo), in sede di visita occasionale ai fini del rinnovo del Certificato di Sicurezza e della Licenza di Navigazione, è previsto un accertamento da parte dell’Organismo Notificato/Autorizzato limitato alle parti dell’imbarcazione interessate dalla rimotorizzazione ed eseguito in base alle prescrizioni della Direttiva 94/25/CE e successive disposizioni in materia, escludendo il complesso delle verifiche richieste per l’applicazione della Direttiva all’intera unità.
L’Organismo emetterà al riguardo l’Attestazione di Idoneità indicata al punto 2) della nota circolare in riferimento, precisando le normative tecniche vigenti applicate nell’espletamento dell’accertamento e dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’idoneità complessiva dell’unità nella sua nuova configurazione.
Pertanto, per le ipotesi di rimotorizzazione delle unità senza marcatura CE, ove siano superati i limiti di potenza massima installabile previsti dal Certificato di Omologazione dell’unità interessata oppure, per le unità non omologate, il valore di potenza del motore già installata bordo, gli Uffici periferici di questo Ministero faranno riferimento alla nuova Attestazione di Idoneità
”.

 

Tutto su: