20 September 2017

Locazione e noleggio natanti, in arrivo un mare di burocrazia

Arrivano nuove disposizioni ministeriali per la locazione e il noleggio dei natanti. Tra comunicazioni, obblighi, contratti, assicurazioni e registri… vediamo cosa recita la circolare mentre la semplificazione, in tema di diporto, è una parola sconosciuta
Una circolare “richiamo”, sull’attività del noleggio e della locazione di natanti (unità non iscritte), è stata indirizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli Uffici marittimi periferici.
La circolare, riferendosi a quanto stabilito dal Codice della nautica (art. 27, comma 6°).

“L’utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio (4) per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d’intesa con gli enti locali”

e, nello specifico, al contenuto delle ordinanze che devono regolare questo tipo di attività, traccia una sorta di “linea guida” cui le amministrazioni periferiche dovrebbero attenersi, compatibilmente con le esigenze di carattere locale.
I punti chiave sono riassunti nelle seguenti voci:

a) una comunicazione scritta di partenza da presentarsi, anche per via telematica, da parte dell'impresa di noleggio, sempre per le finalità di salvaguardia della vita umana in mare soprattutto nei periodi estivi e/o nei luoghi con intenso traffico marittimo. Detta comunicazione dovrà essere comprensiva della lista dei passeggeri trasportati e dell'equipaggio;

b) l'obbligo di comunicazione via radio. In particolare alla partenza dall'ormeggio, dovrà essere confermata via radio all'Autorità marittima il numero di persone a bordo e la destinazione. Sulla strutturazione della suindicata previsione ogni Ufficio marittimo potrà sviluppare i dettagli esecutivi e tecnici.

c) la forma scritta del contratto di noleggio, a pena di nullità, con l'obbligatorietà della tenuta a bordo del contratto medesimo e l'indicazione delle persone imbarcate;

d) la regolarità della documentazione di bordo;

e) la specifica copertura assicurativa estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri;

f) la tenuta di un apposito registro, ove annotare il numero progressivo del contratto di noleggio,
la data, l'orario di partenza e di previsto rientro, l'itinerario previsto, i dati anagrafici del noleggiatore e il corrispettivo del nolo pagato;

g) la predisposizione di una targhetta identificativa da apporsi in modo ben visibile sul natante esercente l'attività di noleggio;

h) l'istituzione presso l'autorità marittima di un registro degli esercenti l'attività di noleggio con la previsione di una comunicazione da presentarsi a cura dell'esercente che vistata dall'autorità marittima deve essere tenuta a bordo, con l'eventuale ulteriore previsione del ritiro del documento vistato qualora sussista un esercizio improprio di attività di trasporto passeggeri e ciò oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le fattispecie concrete.
i) l'annotazione sul contratto di noleggio dei dati del conduttore del natante e degli estremi della patente nautica/titolo professionale;

j) la fissazione eventuale di una limitazione per i natanti relativamente al numero di persone che possono essere trasportate; ciò in considerazione delle prioritarie esigenze di sicurezza della navigazione, specie nei contesti ove notoriamente i flussi di traffico marittimo durante la stagione balneare sono intensi o le condizioni di navigazione siano particolarmente complesse e comportino rischi per la navigazione (ad es. per scogli affioranti, forti correnti, presenza di zone interdette ecc.) ovvero siano spesso presenti condizioni meteomarine sfavorevoli;

k) qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, l'imposizione attraverso l'ordinanza dell'uso di cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica;

Per quanto riguarda i titoli per il comando dei mezzi, si distinguono due situazioni:

- Navigazione entro il Circondario marittimo che ha rilasciato l’autorizzazione.
In questo caso, è sufficiente la patente nautica da diporto e il certificato limitato di operatore RTF.

- Navigazione al di fuori del Circondario marittimo che ha rilasciato l’autorizzazione.
Laddove ricorrano le circostanze illustrate al precedente punto j), l'ordinanza potrà prevedere che il personale preposto al comando debba essere munito almeno di un minimo titolo professionale marittimo, individuabile nella fattispecie in quello di cui all'art. 260 del Reg. di esecuzione al Cod. Nav. (Capobarca per il traffico locale), nonché la fissazione di un limite al numero di persone trasportabili.

Per ultimo, tralasciando altre questioni più “tecniche” toccate dalla circolare, viene richiamata l'attenzione sul fatto che “i contratti di utilizzo dell'unità, locazione o noleggio, devono essere tenuti a bordo in originale o copia conforme in modo che sia consentito un controllo, nella fattispecie concreta sulla tipologia di utilizzo”.
Christian Signorelli
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