14 March 2013

Natante sul carrello

I documenti e le regole che occorre conoscere quando si viaggia con la barca o il gommone sul carrello. Per viaggiare in sicurezza e non incorrere in sanzioni...

Natante sul carrello

Dotare auto e barca di un carrello può rivelarsi l’ancora di salvezza per ridurre i costi di gestione legati allo stazionamento invernale ma anche in piena stagione estiva. Il carrello, infatti, consente di portare a rimorchio ovunque si voglia la barca o il gommone. La burocrazia e una normativa complessa alla quale bisogna essere disposti a scontrarsi però non aiutano. Viaggiare su strada con un carrello a rimorchio non è lo stesso che andarsene in giro solo con l’auto.

Sarà bene sapere, per esempio, che cambiano i limiti di velocità.  Rimane di 50 km/h quando si circola in centri abitati, si passa ai 70 km/h quando si viaggia anche “scarichi” su strade extraurbane secondarie.

Si riduce di ben 50 km/h rispetto alla sola auto se il carrello circola in autostrada, il limite massimo di velocità si ferma, infatti, a 80 km/h. Altri dati da tenere bene a mente quando si sceglie la soluzione del carrello sono il limite di sagoma, nonché la misura totale del rimorchio in lunghezza, altezza e larghezza. Il limite di sagoma per gli autoveicoli isolati con rimorchio è di 12 metri di lunghezza, 4 di altezza e 2,55 metri di larghezza che con la tolleranza arriva ai fatidici 3 metri. I gommoni hanno la possibilità di sgonfiare i tubolari rientrando quasi sempre nel limite previsto.

Discorso diverso per le barche in vetroresina che non hanno questa capacità. Sarà bene, allora, verificare che la larghezza massima non superi quella prevista per il rimorchio. I cantieri nei loro listini quasi sempre specificano se il mezzo è carrellabile o no, o se solo da sgonfio nel caso dei battelli.

 

Quando è il natante è carrellabile?

Prima di mettere sul carrello la barca o il gommone è necessario sapere se ci sono le condizioni tecniche per farlo. Per prima cosa occorre fare attenzione alla massa rimorchiabile indicata sul libretto di circolazione dell'auto che deve trainare. Infatti, secondo il codice della strada il valore della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto di traino tra la massa complessiva a pieno carico della motrice e la massa complessiva a pieno carico del rimorchio.

Quando si calcola la massa rimorchiabile, quindi, è necessario considerare non solo il peso della barca ma anche quello del carrello. Secondo la legge italiana la larghezza massima ammessa dei veicoli, compreso il loro carico (limite di sagoma), è di 2,50 metri che con la tolleranza può arrivare ai 3 metri. Quanto alla lunghezza (auto più carrello), il codice della strada prevede un limite massimo di 18,35 metri. Questa lunghezza massima deve essere ridotta se l'auto, compreso il carrello, non è in grado di effettuare curve di almeno un certo raggio minimo.

 

Cosa controllare del carrello

Poco importa se il rimorchio sia nuovo o usato. È necessario controllare alcuni elementi prima di andare in strada. Il primo check è quello dei pneumatici, sono loro a tenerci incollati all'asfalto e dai quali dipende la sicurezza di marcia. Da verificare sia la giusta pressione delle gomme che varia a seconda del carico e del tipo di gomme, sia l’integrità del pneumatico. Non ci devono essere danni o rigonfiamenti sui fianchi, il battistrada deve essere integro con una buona scolpitura. Il controllo del carrello passa poi dall’impianto frenante. Meglio provare il freno di stazionamento utilizzando la leva. I piccoli carrelli sprovvisti di freni devono essere dotati dei cunei di stazionamento per fermarlo quando parcheggiato in salita. Il passo successivo è quello di ispezionare la cuffia in gomma dell’ammortizzatore posizionato vicino al punto di aggancio alla motrice. Da controllare anche i cavi dei freni all’interno delle guaine di protezione, che devono essere ben ingrassati. Attraverso il foro di ispezione è possibile osservare lo stato di usura delle ganasce. Le case produttrici sconsigliano l’immersione in acqua salata dell’apparato frenante, ma se dovesse accadere è bene sciacquare subito i freni con acqua dolce. Ricoprono molta importanza ai fini della sicurezza in strada sia le luci posteriori posizionate sulla barra sia quelle laterali, di ingombro e catadiottri. Dopo le luci tocca al sistema di aggancio. Su quelli moderni è presente un indicatore di usura che deve essere controllato con una certa periodicità. Da verificare anche il funzionamento della maniglia di aggancio e che il cavetto di sicurezza in acciaio del relativo gancio siano integri.

Rimanendo nella zona anteriore del carrello non può sfuggire ai controlli il ruotino pivottante, fondamentale per spostare a mano il carrello. Un’occhiata veloce la meritano anche i rulli e il fermo prua ma anche le cinghie di ancoraggio che devono essere ben dimensionate.

Se il carrello è dotato di argano è cosa buona verificare che gli ingranaggi siano ben ingrassati e che la fune metallica sia in buone condizioni.

 

I documenti necessari

Prima di prendere la strada è necessario controllare che tutti i documenti del rimorchio e della vettura trainata siano in regola. Carta di circolazione, targhe, assicurazione del rimorchio e copertura aggiuntiva per il gancio traino sono i documenti necessari da tenere a bordo. Discorso a parte merita l’assicurazione. La polizza è quella dell’auto se il mezzo è circolante ed è una semplice “Responsabilità civile” per i danni provocati ai terzi. Va comunque dichiarato alla compagnia il rimorchio per il quale è prevista una piccola maggiorazione. Se il carrello è, invece, staccato dalla sua motrice perché per esempio in sosta, l’assicurazione è obbligatoria. In questo caso interviene la polizza “Rischio statico” per la copertura di eventuali danni a terzi durante la sosta o la manovra di aggancio. Questa ha un costo di pochi euro ed è comunque meglio averla attiva per non incappare in spiacevoli situazioni. La revisione dei rimorchi fino a 3.500 kg di massa complessiva, cioè quasi tutti quelli per trasporto imbarcazioni ad uso privato, esiste, ma è stata temporaneamente sospesa. La revisione è necessaria solo nel caso in cui il rimorchio sia stato immatricolato per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli già sottoposti a revisione entro il 31 dicembre 1998.

 

NEWS 2013: il carico conducibile aumenta fino a 4.250 kg

Mentre attendiamo il decreto sulle patenti nautiche con esami a quiz, registriamo che in campo "automobilistico" è stata operata una mezza rivoluzione. Il Codice della strada, infatti, dando attuazione a quanto disposto dalle direttive europee (D. L.vo 59/2011 di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE) è stato aggiornato, soprattutto nella parte riguardante la struttura e tipologia delle abilitazioni di guida. Le novità, però, sono molte e vanno addirittura a modificare la classificazione dei veicoli. Nel complesso vi è un chiaro allineamento dei disposti normativi alle reali esigenze della società attuale, della tecnologia e della circolazione stradale.

Anche la nautica è toccata dagli effetti benefici di questi provvedimenti appena varati. In tema di "rimorchio", cioè in merito al trasporto della barca su carrello, aumenta il "carico conducibile" per i possessori della patente di categoria B, che ora diventa possibile fino a 4.250 kg di massa complessiva (come vedremo, basta sostenere una specifica prova di guida); di conseguenza, si alza l’asticella per l’obbligo della patente BE (vale a dire, semplificando, per rimorchi più pesanti). Vediamo da vicino la "nuova" patente B, in relazione al complesso veicolo+rimorchio.

Patente B standard: oltre ai veicoli di categoria inferiore, la patente B consente di condurre autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. È possibile condurre anche un complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e un rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superi i 3.500 kg.

Patente B Codice "96" (codice comunitario): consente di agganciare agli autoveicoli della categoria B (standard) rimorchi la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, fino ad una massa massima complessiva autorizzata (combinazione autoveicolo+rimorchio) di 4.250 kg. Per questa speciale abilitazione è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento sul complesso di veicoli specifico.

In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che riporta,in corrispondenza della colonna 12 del retro patente, il codice "96". L’abilitazione "96" può essere conseguita anche dai possessori della vecchia patente B, ad esclusione dei titolari di patente B speciale.

Patente BE: è richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg, fino a 3.500 kg. In sintesi, la massa massima autorizzata del complesso arriva fino a 7.000 kg.

Prova pratica di guida per la categoria B codice 96: i contenuti della prova di capacità e di comportamento comprendono le seguenti manovre: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio.

La prova pratica si svolge su strade pubbliche e la durata non deve essere inferiore a 25 minuti.

 

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