14 January 2013

Arriva il redditometro più leggero per le barche

Allentata la presa sul diporto: ora la barca vale come una roulotte e i moltiplicatori per ricostruire il reddito presunto sono più simili alla realtà. Accettabile anche il peso reddituale dei costi di mantenimento...

Arriva il redditometro più leggero per le barche

Il nuovo redditometro, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2012, dal titolo “Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito”, è stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e si applicherà dal prossimo mese di marzo, a partire dalle dichiarazioni presentate per l’anno d’imposta 2009.

Rispetto ai precedenti redditometri senza dubbio  il Fisco ha allentato, col decreto di controllo contributivo appena varato, la presa sulla nautica da diporto, se non altro inquadrando il settore in un ambito meno punitivo e qualitativamente più vicino alla realtà dei fatti.

La presunzione del reddito per l’acquisto di una barca è ora valutata con i medesimi criteri applicabili a un caravan o un immobile, senza l’adozione di moltiplicatori e coefficienti diretti ad innalzare, come per il passato, spropositatamente e in maniera a dir poco incongrua la capacità contributiva del diportista.

L’acquisto è al capitolo “investimenti” del decreto e il cosiddetto contenuto induttivo è riferito all’incremento patrimoniale meno il finanziamento: in sintesi, se il prezzo pagato per l’acquisto della barca  è di 100 mila euro, di cui 90 mila risultano quale prestito della banca, i “conti” si fanno sulla differenza, cioè sui 10 mila euro di “incremento patrimoniale”.

La stessa cosa vale per la rata del leasing nautico, che viene adesso considerata come un qualsiasi canone di locazione di un immobile.

Ora, al di là dei numeri e della computistica – c’è da vedere come poi  procederanno gli accertamenti in campo e con quale “stile” - la vera novità che sembra affacciarsi alla soglia del nuovo anno è proprio la visione diversa dell’Amministrazione nei confronti dei possessori di barche che, possiamo cautamente definire, pare avviata verso atteggiamenti meno demagogici  e più costruttivi. Ciò fa ben sperare in soluzioni (e revisioni)  legislative che possano aiutare efficacemente la ripresa del comparto. L’abolizione o rivisitazione della tassa di possesso, ad esempio, potrebbe essere un altro importante segnale positivo.

Ritornando al redditometro, va detto che con questo strumento gli uffici finanziari possono fondare la ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, su base induttiva. Ciò significa che il contribuente potrà in tutti i casi contestare e dimostrare il differente ammontare delle “risorse” economiche che il Fisco gli attribuisce. Non è una strada semplice, ma senza dubbio praticabile. La giurisprudenza recente in materia tende a inquadrare il redditometro su un piano meno rigido e più “aperto” al contraddittorio.

Va anche detto che l’orientamento dell’Agenzia delle entrate è di controllare scostamenti superiori al 20% tra il “dichiarato” e lo “stimato”. Anzi, nello stadio iniziale di attuazione si è disposti a una maggiore tolleranza, con interventi su differenze ancora più consistenti.

Anche il peso reddituale del mantenimento del bene barca, per l’ormeggio, il rimessaggio, per i pezzi di ricambi, il carburante, ecc., è valutato (alla voce generica “trasporti”, dell’allegato A del decreto) secondo parametri indicativi abbastanza accettabili.

Riportiamo la tabella del contenuto induttivo, precisando che questa va “letta” secondo un andamento “a tendenza” e non come un diagramma a scaglioni.

Unità a motore

   4-7   metri                400 euro per metro

7-10 metri                   700 euro per metro

10-14 metri                  1600 euro per metro

14-18 metri                  3000 euro per metro

18-24 metri                  5500 euro per metro

sup.ai 24 metri           12000 euro per metro           

Unità a vela

   4-7   metri                200 euro per metro

   7-10 metri                350 euro per metro

10-14 metri                   700 euro per metro

14-18 metri                  1500 euro per metro

18-24 metri                  2500 euro per metro

sup. ai 24 metri          5500 euro per metro 

ECCO UNO STRALCIO DEL TESTO DEL DECRETO:

“Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 dicembre 2012

Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)

Art. 1   -      Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo

1. Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell’art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

2. Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. L’elenco degli elementi di cui al periodo precedente è indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto.

3. Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, indicato nella tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 6  Settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui é suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.

4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è, altresì, determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore.

5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in presenza di spese indicate nella tabella A, si considera l’ammontare più elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell’indagine sui consumi dell’Istituto nazionale di statistica o da analisi e studi socio economici, anche di settore.

6. Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell’Agenzia delle entrate di utilizzare,  altresì: elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento; quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.

Art. 2       -         Spese per beni e servizi

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

2. Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Art. 3         -     Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto, l’Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

a) dell’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;

b) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata:

- nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare;

- in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell’intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria;

c) dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;

d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;

e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.

Art. 4        -      Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria

1. In presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare:

a) che il finanziamento delle spese è avvenuto: a1) con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta;

a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;

a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente;

b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo.

Art. 5    -     Efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

… omissis…

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