Le disposizioni stabilite dall’art. 16 del Regolamento (146/2008) di attuazione del Codice della Nautica sono state integrate dalle norme del decreto legge 40/2010 (convertito con legge 73/2010) di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali, che impongono all’ufficio d’iscrizione dell’unità nazionale venduta o trasferita all’estero di ottenere dall’Agenzia delle Entrate il benestare riferito all’assenza di carichi pendenti, risultanti dall’anagrafe tributaria, in capo alla proprietà dell’unità da diporto.
Nel caso i carichi pendenti esistano, è possibile ottenere il nulla osta con la “prestazione di idonea garanzia, per l’intero ammontare di detti carichi, mediante fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate”.
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