09 June 2020

Furto in barca? Per la cassazione è un furto in casa

Il punto della giurisprudenza e qualche consiglio per evitare sgradevoli intrusioni

Ci fanno divertire, svagare, percorrere miglia su miglia circondati solo da acqua, accarezzati dal vento e baciati dal sole. Ma diciamolo, le nostre barche ci fanno anche preoccupare.

A vela come a motore, mezzo di trasporto, da diporto ma anche da regata, scafi tutti diversi che ogni estate tornano a solcare le acque, spesso dopo una lunga stagione ferme al molo o a secco le nostre barche ci presentano un caro e spiacevole conto.

È proprio quando siamo pronti a issare le vele o accendere i motori che, dopo gli immancabili lavori di routine ma non di rado anche nel bel mezzo di una vacanza, può capitare di accorgerci che qualcosa non va, che mancano alcuni oggetti, insomma che qualcuno ha rubato sulla nostra barca.

Si parla di furto in barca, un fatto che la giurisprudenza ha recentemente ricondotto non alla fattispecie di furto generico di cui all’art. 624 c.p. ma alla più grave fattispecie del “furto in abitazione” (previsto dall’art. 624 bis c.p.)


A dirlo è la sentenza della Corte di Cassazione 20 Maggio 2020, n.15524, pronunciandosi su una duplice sottrazione di beni avvenuta nel porto di Genova nel corso del 2015 a scapito di due diverse imbarcazioni, dalle quali furono portati via denaro, una videocamera, un gps, un binocolo ed altro ancora.

La sentenza, confermando quanto già deciso nei due gradi precedenti, ha rigettato interamente le difese del condannato, il quale affermava di doversi invece parlare di furto in auto e non in abitazione, rientrante il primo, diversamente, nella fattispecie di furto prevista dall’art. 624 c.p. aggravata ai sensi dell’art. 625, comma 1, n.7 c.p. (in quanto “cose esposte alla pubblica fede”).


Gli “Ermellini”, invece, hanno aderito al principio già da tempo sostenuto dalle Sezioni Unite, per il quale “ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis, comma 1, cod. pen. (furto in abitazione), rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale”.

Ciò ha quindi consentito ai giudici che hanno deciso sui furti a danno delle due imbarcazioni ormeggiate nel porto di Genova di affermare che un’imbarcazione può costituire, non solo nei fatti ma anche sul piano giuridico, “privata dimora” nel caso e nei limiti in cui, come per le due imbarcazioni violate, si tratti di “cabinati di non insignificanti dimensioni, muniti di tutte le comodità necessarie per il soggiorno e per la vita stanziale delle persone, in sostanza equivalenti ad una 'seconda casa' per le vacanze o per il tempo libero”.


Le conseguenze della sentenza della Cassazione comportano una netta differenza del trattamento sanzionatorio, in quanto la pena prevista per il “furto in abitazione” (barca) varia dai quattro ai sette anni di reclusione mentre nel caso di “furto in macchina” varia tra i due e i quattro anni. Le conseguenze riguardano anche l’impossibilità, almeno in astratto e in mancanza di circostanze attenuanti, di chiedere la sospensione condizionale della pena, non consentita nel caso in cui il furto in imbarcazione venga riportato nell’ambito dell’art. 624 bis, in quanto la misura della pena parte da un minimo di quattro anni, mentre il codice penale prevede che la sospensione possa essere accordata, tra le varie condizioni, in caso di condanna ad una pena non superiore ai due anni di arresto o reclusione.


Ma che fare, dunque, per evitare o ridurre il rischio di subire un furto all’interno della propria imbarcazione? Generalmente l’obiettivo di chi sale furtivamente a bordo sono le attrezzature e gli accessori della barca, quegli elementi che con diverse funzioni servono per la navigazione e che possono avere anche un costo ingente. Sono invece più rari i casi di sottrazione di beni personali, a meno che non si lasci a bordo del denaro o cose simili.


Sicuramente, sembrerà banale, la prima misura da adottare è rendere più difficile l’accesso a bordo, almeno per i meno esperti, iniziando dall’allontanare adeguatamente lo scafo dalla banchina; smontare e riporre le attrezzature di coperta che sia facile smontare, soprattutto nel caso di assenza prolungata dalla barca; provvedere a rafforzare adeguatamente il sistema di entrata sottocoperta, montando ad esempio delle serrature più sicure rispetto a quelle adottate solitamente dai cantieri.

Ma è consigliato anche togliere le attrezzature riposte nei gavoni esterni e ove fosse possibile montare una serratura o un lucchetto, così come smontare e riporre altrove il tender, senza lasciarlo sulla coperta (spesso anche con il motore) o peggio agganciato con una cima a poppa. Infine, qualora non bastassero i sistemi presenti in banchina, quando previsti, dato che ormai possiamo parlare della barca come di una vera e propria casa esistono in commercio appositi sistemi antifurto, perimetrali e da interno, come anche sistemi di videosorveglianza.


La stagione è alle porte e la vacanza in barca, complici le normative in tema di distanziamento per il contenimento del Covid19, potrebbe essere la soluzione giusta. Ricordiamoci quindi, già da ora, che una barca può essere una vera e propria casa ed eviteremo brutte sorprese.

Lorenzo Maria Lucarelli Tonini

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