16 October 2017

Assicurare la barca

Una breve guida per sapere come comportarsi in caso di eventuali incidenti o furti. Così da limitare i danni e non incorrere in intoppi burocratici
Collisione con un’altra imbarcazione, incendio a bordo, furto totale o parziale della barca, infortunio del conducente o di qualcun altro. Le possibilità che il diportista possa incorrere in qualche imprevisto purtroppo sono reali. Gestire al meglio queste situazioni può evitare ulteriori complicazioni soprattutto con il proprio assicuratore.
Quale documentazione occorre tenere a bordo prima di partire? Come gestire l’eventuale sinistro? Quale atteggiamento deve avere il diportista in questi casi? Ecco alcuni consigli utili.

Precauzioni

Innanzitutto una precisazione doverosa: mai circolare senza assicurazione. È obbligatorio, come nel caso dell’auto, avere a bordo il contrassegno relativo alla responsabilità civile per i natanti (per i danni a terzi) e il certificato di assicurazione relativi sia ai motori dell’imbarcazione principale sia dei motori ausiliari, tender e altro. Risulta assai utile, inoltre, portare sempre con sé (nel caso in cui fosse stata sottoscritta) una copia della polizza corpi (l’equivalente della kasko per le auto), dove sono sempre indicati i numeri verdi da chiamare per effettuare la denuncia di avaria, le istruzioni e gli obblighi da seguire in caso di sinistro, e in generale tutte le norme che, in questa circostanza, l’assicurato, con la firma della polizza, si è impegnato a rispettare. La non osservanza di queste norme basilari può infatti compromettere la possibilità di essere indennizzati.

Ovviamente bisogna aver chiare le garanzie per le quali il contraente ha stipulato la polizza. La responsabilità civile natanti, cioè l’eventualità di arrecare danni a terzi, è l’unica assicurazione obbligatoria. Esistono altre garanzie, cosiddette accessorie, la cui sottoscrizione è facoltativa. Alcuni assicuratori suggeriscono la lettura periodica delle condizioni di polizza per non incorrere in brutte sorprese. In ogni caso, i numeri di telefono dell’intermediario che ha venduto il contratto, della compagnia garante e delle centrali operative e di assistenza, devono essere sempre disponibili, in qualunque momento e per ogni evenienza.

Così in caso di sinistro

Il sinistro a bordo di un’imbarcazione può investire due aspetti: danni provocati a terzi, o subiti per responsabilità di terzi (in questo caso le procedure sono praticamente le stesse di un sinistro Rc auto); danni subiti dalla propria imbarcazione, che possono essere garantiti, o meno, da una polizza corpi, non obbligatoria, ma facoltativa. Cosa bisogna fare, in generale, quando si verifica il sinistro?
Avvertire con la massima sollecitudine autorità e assicuratore. Come? Denunciando l’accaduto all’autorità competente (Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco), a seconda del tipo di sinistro, nel più breve tempo possibile.

La denuncia va presentata anche al proprio assicuratore (chiamando l’agente presso cui è stato sottoscritto il contratto o direttamente la compagnia) sia nel caso di polizza corpi sia nel caso di polizza di responsabilità civile. La denuncia del sinistro deve essere effettuata utilizzando il modulo fornito dalla compagnia, solitamente entro e non oltre tre giorni dall’accadimento del sinistro. Si consiglia di specificare tutte quelle informazioni che possono aiutare l’assicuratore, e cioè: il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, il codice fiscale dell’assicurato e del conducente, l’indicazione delle conseguenze provocate, il nome dei danneggiati (compresi eventuali terzi trasportati) e degli eventuali testimoni, nonché l’indicazione dell’autorità intervenuta per i necessari rilievi.

In caso di sinistro mortale

O di notevole gravità, è necessario far precedere alla denuncia vera e propria un telegramma o un fax indirizzato alla sede della compagnia. Alla denuncia devono seguire, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente pervenuti all’assicurato. Questo è un passaggio molto delicato, perché, a fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, o dell’invio di documentazione o di atti giudiziari, la compagnia si riserva il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare in più al terzo danneggiato.

Successivamente alla denuncia, l’agente, o eventualmente la compagnia, indicherà dove portare il natante per la riparazione, i dati del perito incaricato della perizia e della liquidazione. Fin qui le modalità da seguire in caso di incidente di navigazione.

Furto o incendio

Cosa bisogna fare, invece, in caso di sinistro particolare, derivante per esempio da furto o incendio. Sostanzialmente la procedura è identica alla precedente. Occorre solo fare attenzione a ulteriori aspetti. Facciamo qualche esempio: in caso di furto totale o parziale (nel caso in cui ci sia un tentativo di furto con danni all’imbarcazione o sottrazione di parti della stessa), è consigliabile denunciare il furto alla Polizia o ai Carabinieri (una copia della denuncia va presentata alla propria compagnia assicurativa).

Se assieme con il natante è stata rubata anche la licenza di navigazione occorre fornire alla compagnia anche una copia della denuncia di furto. Si ricorda, in caso di recupero del natante, di richiedere alle autorità il verbale di ritrovamento con la descrizione degli eventuali danni. In questo caso bisogna informare la compagnia non appena avuto notizie del ritrovamento del natante o di parti di esso.

Per danni agli accessori aggiuntivi, si suggerisce di fornire alla compagnia una copia della fattura d’acquisto o un documento equivalente. Anche in caso di incendio, o comunque di sinistro presumibilmente doloso, all’avviso di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno, nonché una copia della denuncia presentata all'autorità competente e da questa vistata.
Alcune compagnie assicurative sottolineano il fatto di non effettuare riparazioni dell’unità da diporto, salvo quelle di prima urgenza (quelle per intenderci necessarie per portare la stessa imbarcazione danneggiata nella rimessa o presso l'officina), entro un certo numero di giorni successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso della stessa compagnia.

Solo nel momento in cui è trascorso il termine dei giorni indicati, l’assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della compagnia i residui e le tracce del sinistro. L'assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (generalmente costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.

In caso di infortunio a bordo dell’imbarcazione, le procedure da seguire per la denuncia del sinistro sostanzialmente non presentano variazioni rilevanti. L’unico dettaglio da non trascurare è che, per quanto riguarda la denuncia presentata alla propria compagnia assicuratrice, va allegata la certificazione medica rilasciata da chi ha prestato il soccorso.
Se, infine, si incappa in una collisione con un altro natante in acque non italiane, le procedure per la gestione del sinistro è identica a quelle descritte in precedenza. La denuncia, in questo caso, va presentata alla Capitaneria di Porto e alle forze dell’ordine locali. Prima di navigare in acque non italiane è buona cosa tuttavia verificare che la polizza corpi sia valida anche in quelle acque (spesso la garanzia è limitata alle acque territoriali e ai laghi italiani o europei).
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