10 June 2017

Le dotazioni di sicurezza da avere a bordo

Prima di prendere il largo, è importante eseguire un “check” delle dotazioni di sicurezza. Valutare se sono ancora valide e, soprattutto, conformi ai requisiti di legge. Ecco come procedere
di Christian Signorelli

ZATTERE DI SALVATAGGIO (navigazione oltre 12 miglia)

di nuovo acquisto devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione, in base al D.M. 12 agosto 2002, n. 219 (il “collaudo” periodico ha cadenza biennale), oppure – come chiarito dal Comando Generale della Capitanerie di Porto - approvate conformi alle convenzioni internazionali SOLAS ’74, come emendata, o MED (direttiva 96/98/CE, sull’equipaggiamento marittimo - ora direttiva 2014/90/UE; il simbolo grafico di marcatura è una ruota di timone con caviglie).

Le zattere di salvataggio conformi al decreto del Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1977, già presenti a bordo, possono essere utilizzate solo se sono state sottoposte alla visita speciale di cui all’articolo 9, comma 5, di cui al D.M. 219 su citato. Per le zattere con capacità superiore a 12 persone, vi è un buco legislativo. Conviene impiegare quelle di tipo approvate conformi alla SOLAS ’74, come emendata, o MED. La capacità delle zattere deve essere sufficiente al numero di persone presenti a bordo.

ZATTERE DI SALVATAGGIO (navigazione entro12 miglia)

In sostituzione del mezzo collettivo di salvataggio (il c.d. atollo), abrogato dal 1° gennaio 2009, le unità da diporto in navigazione da oltre 6 miglia a entro 12 miglia dalla costa devono avere a bordo zattere di salvataggio conformi al D.M. 12 agosto 2002, n. 219 (con applicazione non integrale del decreto, ma con specifiche prescrizioni e deroghe) riportanti la dicitura “zattere aperte per la navigazione entro 12 miglia dalla costa”, costruite sulla base del Decreto Dirigenziale del 2 marzo 2009, emanato dal Corpo Generale delle Capitanerie di Porto.
La prima revisione di queste zattere deve essere effettuata dopo 36 mesi; successivamente, dopo 24 mesi.
La capacità delle zattere deve essere sufficiente al numero di persone presenti a bordo.

GIUBBOTTI

Il numero di cinture di salvataggio (giubbotti) deve corrispondere al numero delle persone presenti a bordo.
Le modalità d’uso e la tipologia, sono stabilite dalla circolare n. 4866 del 18 marzo 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha emanato indicazioni d’uso su “l’impiego a bordo delle unità da diporto dei dispositivi individuali di galleggiamento”.
In sintesi:
tutte le unità, messe in servizio nell’Unione Europea dopo il 18 marzo 2009, di bandiera italiana o comunque soggette al Decreto 146/2008, devono avere a bordo cinture di salvataggio rispondenti alla norma armonizzata EN ISO serie 12402; per la navigazione da 300 metri a entro 6 miglia, tali cinture devono rispondere, come requisito minimo, alla norma EN ISO 12402-4, vale a dire devono essere di “livello prestazionale” 100 (da leggersi 100 Newton di galleggiabilità);
per la navigazione oltre 6 miglia, le cinture devono rispondere, come requisito minimo, alla norma EN ISO 12402-3, che definisce cinture di livello prestazionale 150 (150N).
Le cinture di salvataggio già presenti a bordo marcate CE (per unità messe in servizio prima del 18 marzo 2009) non devono essere sostituite, purché rispondenti ai requisiti di galleggiabilità previsti dalla citata circolare.

In altre parole:
per la navigazione da 300 metri a 6 miglia, sono ancora valide le cinture marcate CE modelli 100 (EN 395, da 100N) o di livello di galleggiabilità superiore (150 -EN 396; 275-EN 399);
per la navigazione oltre 6 miglia, sono ancora valide le cinture marcate CE modelli 150 (EN 396) o 275 (EN 399).
Le cinture di salvataggio di tipo approvato e conformi alla direttiva 96/98/CE (ora 2014/90/UE), sull’equipaggiamento marittimo, c.d. Direttiva MED, possono essere utilizzate indifferentemente sia per la navigazione da 300 metri a 6 miglia sia per la navigazione oltre 6 miglia.

SALVAGENTE ANULARI E A FERRO DI CAVALLO

I salvagente anulari e quelli a ferro di cavallo devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n. 385.
I salvagente (dotati almeno di luci di accensione automatica e di strisce riflettenti) e le luci ad accensione automatica di tipo approvato in conformità alla SOLAS ’74, come emendata, marcate con data di produzione e collaudo anteriore al 2 novembre 1999, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione.
I salvagente conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione.

BOETTE LUMINOSE PER SALVAGENTE

Possono essere impiegate boette luminose conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n. 385, oppure quelle a norma SOLAS ’74 e successivi emendamenti.

FUOCHI A MANO

Possono essere impiegati solo fuochi a mano conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n. 387 oppure quelli a norma SOLAS ’74 e successivi emendamenti.

RAZZI

Possono essere impiegati solo razzi a paracadute conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n. 387 oppure quelli a norma SOLAS ’74 e successivi emendamenti.

BOETTE FUMOGENE


Possono essere impiegate boette fumogene conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n. 387 oppure quelle a norma SOLAS ’74 e successivi emendamenti.

BUSSOLA E TABELLA DEVIAZIONI

Le bussole di nuova installazione devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n. 388. Non vi è l’obbligo si sostituire le bussole già presenti a bordo alla data del 2 novembre 1999, se sono in buono stato di conservazione (funzionanti e leggibili).
(I periti compensatori devono possedere i requisiti stabiliti dalla circolare Serie generale n. 101/2014 emanata dal Reparto 6° del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto).

CARTE NAUTICHE

Le carte nautiche ammesse sono quelle appartenenti alla cartografia ufficiale dello Stato Italiano. Analoga prescrizione vale per le carte estere. La cartografia elettronica ECS (Electronic Chart System) deve essere del tipo dichiarata conforme dal fabbricante al D.M. 10 luglio 2002 (G.U. del 19 agosto 2002, n.193).

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

La cassetta di pronto soccorso deve rispondere alle caratteristiche previste dal decreto 1° ottobre 2015 del Ministero della salute.
Per le unità da diporto che navigano senza alcun limite (imbarcazioni e navi), con personale a bordo e impiegate in attività di noleggio, si applica la Tabella A del decreto;
per le altre unità da diporto, si applica la Tabella D.

LUCI DI NAVIGAZIONE

Le unità da diporto marcate CE, devono disporre di luci di navigazione approvate conformi alla Colreg ’72 o CEVNI (marcate COLREG; IMO; CEVNI).
Le unità non marcate CE possono impiegare anche luci di navigazione del tipo omologato da un ente tecnico europeo autorizzato.

FISCHI E CAMPANE

Fischi e campane devono essere approvate conformi alla Colreg ’72.

RIFLETTORE RADAR

Possono essere impiegati riflettori radar conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n. 386.

EPIRB

L’apparato E.P.I.R.B. deve essere a norma della direttiva sull’equipaggiamento marittimo e marcato con la ruota di timone a caviglie o approvato dall’Amministrazione competente (in Italia, Ministero delle comunicazioni). Per l’attivazione è necessario richiedere il codice MMSI (Maritime Mobile Service Identify) presentando domanda all’Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

ESTINTORI

Per i prodotti destinati al diporto, non esiste un’approvazione specifica.
Attualmente, è il decreto del Ministero degli interni del 7 gennaio 2005 a dettare le “norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio”, valido per tutti gli ambiti applicativi non coperti da “disposizioni” specifiche, come, il comparto della nautica.
Sul mercato è più facile reperire estintori marcati secondo la direttiva MED (ruota di timone a caviglia) che sono, tra l’altro, riconosciuti a livello internazionale.

Vale la pena sottolineare che, in base all’art. 53 del DM 146/2008 (Regolamento per la nautica)
i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dall’Unione europea o previsti da convenzioni internazionali (ad es. SOLAS ’74 e successivi emendamenti o MED).

TABELLA MINISTERIALE SULLE DOTAZIONI DI BRODO

La seguente tabella ministeriale riporta l’elenco delle dotazioni minime da tenere a bordo in relazione alla distanza dalla costa rispetto alla quale la navigazione avviene. Resta, in ogni caso, nella responsabilità del comandante (per le imbarcazioni) o del conduttore (per i natanti), considerate le condizioni e/o previsioni meteo marine e la distanza tra porti sicuri, dotare l’unità di ulteriori mezzi ed attrezzature di sicurezza e marinaresche.

Per leggere le tabelle cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare "apri in un altra scheda" e aumentare lo zoom
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le ultime prove