Il numero di cinture di salvataggio (giubbotti) deve corrispondere al numero delle persone presenti a bordo.
Le modalità d’uso e la tipologia, sono stabilite dalla circolare n. 4866 del 18 marzo 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha emanato indicazioni d’uso su “l’impiego a bordo delle unità da diporto dei dispositivi individuali di galleggiamento”.
In sintesi:
tutte le unità, messe in servizio nell’Unione Europea dopo il 18 marzo 2009, di bandiera italiana o comunque soggette al Decreto 146/2008, devono avere a bordo cinture di salvataggio rispondenti alla norma armonizzata EN ISO serie 12402; per la navigazione da 300 metri a entro 6 miglia, tali cinture devono rispondere, come requisito minimo, alla norma EN ISO 12402-4, vale a dire devono essere di “livello prestazionale” 100 (da leggersi 100 Newton di galleggiabilità);
per la navigazione oltre 6 miglia, le cinture devono rispondere, come requisito minimo, alla norma EN ISO 12402-3, che definisce cinture di livello prestazionale 150 (150N).
Le cinture di salvataggio già presenti a bordo marcate CE (per unità messe in servizio prima del 18 marzo 2009) non devono essere sostituite, purché rispondenti ai requisiti di galleggiabilità previsti dalla citata circolare.
In altre parole:
per la navigazione da 300 metri a 6 miglia, sono ancora valide le cinture marcate CE modelli 100 (EN 395, da 100N) o di livello di galleggiabilità superiore (150 -EN 396; 275-EN 399);
per la navigazione oltre 6 miglia, sono ancora valide le cinture marcate CE modelli 150 (EN 396) o 275 (EN 399).
Le cinture di salvataggio di tipo approvato e conformi alla direttiva 96/98/CE (ora 2014/90/UE), sull’equipaggiamento marittimo, c.d. Direttiva MED, possono essere utilizzate indifferentemente sia per la navigazione da 300 metri a 6 miglia sia per la navigazione oltre 6 miglia.