04 March 2020

FB Evinrude E-Tec 40 cv non è più necessaria la patente nautica

Secondo la legge per la conduzione di motori due tempi a iniezione entro i 900 cc di cilindrata (precedentemente 750 cc) non è più necessaria la patente nautica

È ufficiale i diportisti che scelgono un Evinrude E-Tec 40, così coloro che già lo possiedono, potranno finalmente navigare in piena tranquillità.

Ma facciamo un passo indietro. Com’è noto, con la revisione di tale Codice, avvenuta nel febbraio 2018, si era creata una situazione critica. Infatti, se prima la patente nautica non era richiesta per i motori entro 30 kW (40,8 cv), da quel momento diventava obbligatoria per i motori che, pur rientrando nei limiti di potenza, avessero architettura a due tempi e cilindrata superiore a 750 cc.

In termini pratici, solo l'Evinrude E-Tec 40 rientrava in questa casistica, con conseguente danno sia per i diportisti che già ne erano in possesso sia per l’azienda stessa. Dopo le varie proroghe ottenute che hanno consentito di sospendere l'adozione della norma, la situazione ha trovato una definizione certa.

I termini sono stati rivisti con la seguente modifica all’Articolo di Legge, in vigore dal 1° marzo 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio e quindi i motori due tempi a iniezione diretta entro i 30 kW non richiedono patente se di cilindrata entro i 900 cc. Il limite di 750 cc resta solo per i due tempi a carburatore.

L'Evinrude E-Tec 40, con una cilindrata di 864 cc e il sistema di iniezione diretta E-Tec, può quindi essere utilizzato senza obbligo di patente nautica.

Estratto del testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Legge 28 febbraio 2020, n. 8, GU n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10, p.15:

“Il termine per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 39, comma 1, lettera b) , del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all’obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all’articolo 39, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: “a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi” sono sostituite dalle seguenti: “a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi".

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/29/51/so/10/sg/pdf

www.evinrude.com

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