14 February 2019

Fuoribordo a due tempi di cilindrata superiore a 750 cc, la patente è d’obbligo

Niente di buono all’orizzonte per i possessori di unità con fuoribordo a iniezione a due tempi, di cilindrata superiore a 750 cc, anche se di potenza non superiore a 40,8 cv: la patente nautica diventa obbligatoria. Fermi al palo i decreti applicativi del tanto atteso Archivio telematico centrale delle unità da diporto e lo Sportello telematico del diportista (di Christian Signorelli)
Iniziamo dai fuoribordo 40,8 cv di cilindrata superiore a 750 cc, a iniezione a due tempi, per i quali l’ultimo decreto (229/2017) di modifica del Codice della nautica ha previsto l’obbligo di patente. Ricordiamo che “l’innovazione” ha creato non pochi problemi ai non patentati che prima potevano utilizzare liberamente questi motori (questo esclude dalla possibilità di conduzione senza patente i motori Evinrude 40 cv che hanno cilindrata cc 863).

Del problema se n’era occupato subito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mobilitando il proprio ufficio legislativo per tranquillizzare i diportisti. Così, nel “decreto mille proroghe” di fine luglio 2018 l’applicazione della nuova disciplina sulle patenti nautiche, per i fuoribordo “fuori norma”, era stata rimandata fino al 31 dicembre 2018.

Da allora, però, non è stato fatto più niente. Di conseguenza, oggi, l’articolo di legge è pienamente applicabile e non si vedono all’orizzonte – così da fonti ministeriali - ulteriori proroghe applicative: per la condotta di un’unità con motore fuoribordo a iniezione a due tempi, di cilindrata superiore a 750 cc, anche se di potenza non superiore a 40,8 cv, la patente nautica è obbligatoria. Ad ogni modo, non sono da escludere interventi dell’ultima ora, sebbene non ci sia da farne troppo affidamento.

Archivio e sportello telematico

Per quanto riguarda le altre novità di carattere nautico introdotte dal decreto 229/2017, registriamo che molte, se non altro le più importanti, sono ancora ferme al palo, in attesa di decreti applicativi. Risultano tuttora bloccati e sono passati già sette anni dalla loro istituzione (legge 228/2012):

l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)
lo Sportello telematico del diportista (STED)
gli strumenti base diretti a informatizzare e modernizzare il registro diporto e le procedure amministrative ad esso collegate.

Il decreto 229 di modifica del Codice della nautica ha il merito di aver previsto ai fini dell’iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto esclusivamente l’ATCN e lo STED, sebbene abbia rimandato a un prossimo decreto, atteso da un bel po’ di mesi, la loro attuazione.

Anche il nuovo titolo per i servizi di coperta, cioè l’istituzione dell’Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, probabilmente una figura intermedia tra l’allievo e l’ufficiale del diporto, che dovrebbe rifarsi al titolo inglese “yacht master off-shore”, è ancora fermo. Tuttavia è uno degli argomenti – così ci hanno detto dal MIT- su cui si sta lavorando con una certa sollecitudine. Medesima attenzione è posta anche per la nuova disciplina delle scuole nautiche e delle patenti; per le scuole di vela; per la figura professionale del mediatore del diporto.
L’ufficio legislativo del MIT è anche al lavoro per la realizzazione del regolamento amministrativo e di sicurezza della navigazione da diporto, che andrà a sostituire l’attuale decreto 146/2008.

Riassumendo, sono quasi una trentina, tra dirette e indirette, le disposizioni del decreto 229 che attendono il via degli uffici ministeriali, ai quali il legislatore, bisogna sottolineare, ha trasferito il gravoso compito di confezionare i decreti operativi di molta parte del “nuovo codice della nautica”. Ci vorrà ancora del tempo per vedere compiuta questa fase “attiva” di normazione.

Al via le norme per il transito delle unità da diporto

Ciò che è invece è sin da subito operativo – e lo diciamo per chi ama i viaggi crocieristici – è il nuovo articolo 49 bis del codice della nautica, relativo alla “disciplina del transito delle unità da diporto” nei porti turistici o approdi turistici (aree dei porti commerciali dedicate alla nautica da diporto).

Quella della riserva di ormeggi per le barche in transito nelle strutture “turistico portuali” in regime di concessione demaniale non è proprio una novità assoluta. La riserva era già prevista, nel numero del 10% del totale degli ormeggi, da una serie di circolari ministeriali, che però venivano più o meno disattese dai concessionari.

Ora, trattandosi di un preciso articolo di legge, sarà più difficile far finta di niente, anche perché la mancata osservanza della disposizione tira in ballo il Codice della navigazione e le sanzioni previste in materia di uso del demanio marittimo.

I concessionari devono riservare permanentemente dei tratti di banchina alle unità da diporto per gli accosti in transito o l’approdo per rifugio (maltempo o altre evenienze).
I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L’ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all’utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

L’articolo di legge stabilisce anche il numero degli ormeggi che devono essere resi disponibili:
nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell’otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

fino a 50 posti barca: due per cento;

b) fino a 100 posti barca: tre;

c) fino a 150 posti barca: cinque per cento;

d) fino a 250 posti barca: dieci per cento;

e) da 251 a 500 posti barca: quindici per cento;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;

g) oltre 750 posti barca: venticinque per cento.

Il 49 bis dedica attenzione (doverosa) anche alle persone con disabilità

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell’uno per cento dei posti barca disponibili.

Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:
a) fino a 80 posti barca: uno per cento;

b) fino a 150 posti barca: due per cento;

c) fino a 300 posti barca: tre per cento;

d) da 300 a 400 posti barca: quattro per cento;
e) da 400 a 700 posti barca: sei per cento;
f) oltre 700 posti barca: otto per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le ultime prove