Ondata di maltempo e assicurazione barca: quello che c'è da sapere

Dopo l’emergenza maltempo che ha colpito la Liguria e le coste italiane, vediamo come muoversi con la propria assicurazione e quello che occorre sapere per essere risarciti

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Le immagini che abbiamo visto sono da scenario apocalittico, ancora non è chiaro il numero di yacht danneggiati e affondati dopo i disastri causati dal mal tempo che hanno devastato le coste e i porti liguri con gravi danni al territorio, alle strutture e alle imbarcazioni. È il momento di capire come muoversi nel dedalo delle compagnie assicurative e come operare immediatamente.

Sono molti gli elementi da valutare e quindi il consiglio è di confrontarvi attentamente con il vostro referente e non lasciare nulla al caso. Ci troviamo di fronte a situazioni articolate e diverse tra loro in cui in caso di uragani o di questi cicloni mediterranei, una polizza corpi può semplificare la vita al diportista, senza togliere il fatto che essere pagati il giusto sta diventando sempre più difficile, vista la complessità della vicenda.
Avvisare la propria compagnia, sia RC che Corpi con la denuncia di sinistro. Generalmente basta una mail, meglio una PEC o nel caso compilare un modello predisposto dalla compagnia (questo può essere fatto anche successivamente).
La denuncia contiene i dati della barca, i vostri contatti, l’ubicazione e i danni preliminari individuati, con riserva di integrazione. È necessario segnalare l’urgenza.
La compagnia assicurativa se individua nell’immediato una responsabilità terza, chiederà la lettera di messa in mora della marina o del cantiere, un aspetto che serve alla compagnia per eventuali rivalse. Ricordiamo che, in linea di massima: le trappe sono dei marina così come i pontili e la manutenzione, mentre le cime di poppa sono dell’imbarcazione, se il posto barca è di proprietà la manutenzione è del proprietario.
La compagnia nomina un perito che previo appuntamento, si presenterà a visionare la barca ed i danni, raccogliere foto e informazioni in merito al sinistro.
Qualora la vostra barca versi in una situazione di emergenza, dovrete essere voi a intervenire in prima persona perché l’assicurato ha l’obbligo di limitare i danni e gestire il bene. In questo caso un abbandono o aggravamento della situazione solleva la compagnia da ogni responsabilità. Per ogni scelta meglio confrontarsi (per iscritto) con compagnia e perito.
Se la barca appartiene a una società di leasing, potete tentare una lettera di abbandono, ma è una tecnica sbagliata, spesso consigliata dai legali, ma come locatari avete diversi obblighi nel contratto di gestione del bene.
Per la visita il perito sarà già istruito dalla compagnia e quindi potrete avere un diretto confronto. Si consiglia di rileggersi le condizioni di polizza, potreste scoprire che ad esempio la rottura di ormeggio e cime non sono coperti, o che non è previsto il recupero.
Dalla visita il perito elaborerà un report fotografico e descrittivo dei danni, stilando una stima. Per i danni grossi e corposi, ci vorrà tempo per raccogliere preventivi e verificare bene la barca, in questo caso è più che consigliabile una controperizia dettagliata. Questo lavoro può richiedere tempo, durante il quale continuerete a pagare posto barca, rimessaggio, rate del leasing.
Se la barca è affondata le compagnie o l’autorità marittima possono avere un accordo con una società di recupero e la stessa compagnia può trattare con la stessa. La barca sarà poi valutata recuperabile o meno e nel caso smontata e demolita. Il costo può essere coperto nelle condizioni di polizza. Ottenuto il certificato di demolizione la barca può essere radiata dai registri di iscrizione.
Alcune compagnie richiedono una denuncia alle autorità marittime, il che prevede il ritiro dei documenti e la non possibilità di navigare, cosa che potrebbe rilevarsi dannosa se la barca è in una zona esposta. Pertanto conviene trovare un accordo con l’autorità o fare una riserva sui danni, manlevando le autorità marittime. E’ chiaro che se la barca non è sicura, in ogni caso, la responsabilità è vostra e la compagnia assicurativa, seppur informata, potrebbe non coprire perché voi avete accettato il rischio.
Nel rischio ambientale va anche considerato il danno ambientale, inquinamento da gasolio, per cui ad esempio il concessionario di una spiaggia potrebbero chiedere i danni.
Un altro caso particolare è quello della caduta dall’invaso, dove il cantiere può essere ritenuto in prima battuta responsabile, ma se avete firmato una manleva prima dell’alaggio senza informare l’assicurazione, potreste non avere nessun risarcimento. Del resto ormai tutti i cantieri si tutelano così e le assicurazioni non danno il permesso all’alaggio. Che fare quindi?
Nei casi specifici di Rapallo e La Spezia, dati i gravi danni le compagnia possono utilizzare la causa di forza maggiore o il caso fortuito, così come l’evento eccezionale delle condizioni meteo. Nei danni fatti a terzi, ad esempio candelieri piegati, graffi e danni modesti, la compagnia usa la causa maggiore in RC e ognuno si paga i propri danni.
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