29 January 2016

Nuova direttiva nautica europea, ambiente e sicurezza tra le novità

Il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2013/53/UE sulla nautica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le nuove disposizioni sono applicabili sin da subito ad eccezione dei prodotti tuttora in corso di marcatura CE secondo le precedenti norme o già marcati CE (scorte di magazzino del fabbricante), che potranno essere ancora immessi sul mercato fino al prossimo 17 gennaio 2017.

Nuova direttiva nautica europea, ambiente e sicurezza tra le novità

Un periodo transitorio è previsto anche per i motori fuoribordo con potenza minore o uguale a 15 kW (20 cv), fabbricati da piccole o medie imprese, conformi ai requisiti sulle emissioni gassose della passata direttiva nautica. 
Vediamo, in sintesi, le più interessanti.
 
Emissioni inquinanti
L’asticella dei limiti delle emissioni inquinanti dei motori è stata notevolmente alzata. La generazione 2016 dei propulsori marini risponde a requisiti ecologici molto severi, con un’importante riduzione del grado d’impatto ambientale.
 
Mezzi di rientro a bordo
La scaletta di risalita a bordo della barca deve essere accessibile e utilizzabile dalla persona in acqua senza l’aiuto di altre persone. (Il primo gradino della scaletta si deve trovare al di sotto della linea di galleggiamento di almeno 30 cm).
 
Dispositivo di emergenza per i fuoribordo
I motori fuoribordo, con comando a barra, saranno tutti dotati di un dispositivo di emergenza per l’arresto immediato del motore, collegato al timoniere: in caso di caduta in mare di chi guida, la barca si ferma.
 
Prevenzione degli scarichi a mare
I servizi igienici installati fissi a bordo sono obbligatoriamente collegati a serbatoi (casse “nere”) o a sistemi di trattamento delle acque. 
 
Le categorie di progettazione 
La nuova direttiva ha “rivisitato” le categorie di progettazione delle unità da diporto, svincolandole da qualsiasi riferimento di tipo geografico (e sgombrando il campo da interpretazioni riguardanti  la distanza di navigazione dalla costa): valgono esclusivamente le condizioni meteo marine, in base alle quali l’unità è progettata/costruita per navigare in sicurezza e di cui il diportista terrà conto.
 
Codice della nautica
Per quanto riguarda, infine, il “vecchio” Codice della nautica, il decreto n. 5 lo recupera quasi integralmente, abrogando solo gli articoli e gli allegati che non sono in linea con la nuova direttiva. Un adattamento che non comporta  alcuna variazione né in tema di regime amministrativo delle unità da diporto né per il regolamento sulla sicurezza della navigazione: classificazione delle unità da diporto, procedure d’immatricolazione, condotta della navigazione, patenti, visite ispettive, noleggio, locazione, sanzioni, ecc., restano voci inalterate.
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