09 October 2016

Ormeggio, rimessaggio e manutenzione, in caso di danni chi paga?

Prima di firmare il contratto di assicurazione è bene fare attenzione alle postille relative a chi ha in custodia l’imbarcazione

Ormeggio, rimessaggio e manutenzione, in caso di danni chi paga?

Capita che il diportista che assicura la propria barca con una polizza kasko e/o corpi e/o multirischio (ad es. per furto e incendio etc.), stipuli  un contratto di ormeggio (deposito e locazione) o più in generale di custodia, ad esempio a carico di chi effettua la manutenzione ordinaria in cui è inserita una specifica clausola di esonero di responsabilità da parte di colui a cui viene affidata la barca.
Ebbene, gli armatori dovrebbero fare molta attenzione alla presenza di una simile clausola perché la sua accettazione rende impossibile l’indennizzo da parte dell’assicuratore in caso di incidente.
 
La legge (art.1916 primo comma, codice civile) recita “l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”. Il riferimento a questo articolo è riportato nelle condizioni generali di tutte le società di assicurazione.
Ma cosa significa? Che, nel caso in cui il responsabile sia il custode (ad esempio per omessa vigilanza), in presenza di una clausola di esonero della responsabilità, l’assicuratore, pagando l’indennizzo al proprio cliente, non potrà poi agire nei confronti del custode. Ciò si traduce con il legittimo rifiuto da parte dell’assicuratore di pagare l’indennizzo.
 
Il nostro consiglio è, quindi, che prima di stipulare un contratto di ormeggio, rimessaggio invernale, refitting o più semplicemente di manutenzione ordinaria della propria imbarcazione, è importante verificare il tipo di clausole sottoposte per non pregiudicare il diritto all’indennizzo. 
Le situazioni vanno comunque valutate caso per caso. Va detto, però, che non sempre il diportista si trova nelle condizioni di poter discutere i termini di un contratto tipo. Ad esempio, quello di ormeggio o per un servizio gru di alaggio e varo o per altre operazioni cantieristiche e di custodia. Lo stato di necessità (lato cliente) e l’imposizione del “prendere o lasciare” (lato offerta) portano a concludere accordi troppo spesso iniqui e giocoforza accettati dalla parte più debole, cioè proprio il diportista. 
 
 
Un ulteriore consiglio è di discutere con la vostra Compagnia di assicurazione tutte le clausole vessatorie, affrontando in anticipo gli eventuali ostacoli che potrebbero essere posti a futuri risarcimenti danni.
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