20 October 2009

Campi boe nelle aree marine protette. Solo il 15% ai velisti

L'Isola di Tavolara in Sardegna, area marina protetta. Approvata dal Senato, con modifiche e un nuovo titolo, la proposta di legge (S.979) relativa alla “Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica” è stata trasmessa alla Camera dei Deputati (C.2722) per la conclusione del suo iter parlamentare ed assegnat...

Campi boe nelle aree marine protette. solo il 15% ai velisti

L'Isola di Tavolara in Sardegna, area marina protetta. Approvata dal Senato, con modifiche e un nuovo titolo, la proposta di legge (S.979) relativa alla “Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica” è stata trasmessa alla Camera dei Deputati (C.2722) per la conclusione del suo iter parlamentare ed assegnata alla VIII Commissione Ambiente. La nuova disciplina è diretta a promuovere un progetto di infrastruttura leggera nelle aree marine protette e di reperimento (termine con cui, per legge, è individuata una zona prima della sua istituzione quale area marina protetta), per dotarle di campi di ormeggio attrezzati laddove più alta è la pressione del diporto. Come è emerso durante il dibattito al Senato, le isole minori e alcune aree marine di maggior pregio subiscono, specie nel periodo estivo, un interesse turistico di rilievo che rischia, se non accompagnato da sistemi di accoglimento adeguati, di comprometterne i valori ambientali. I campi di ormeggio, nell'ambito dei quali sarà vietato l'ancoraggio al fondale, sono finalizzati al contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto e verranno regolati secondo i seguenti criteri: erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina; garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica. Un po’ delusi resteranno i “velisti”, essendo loro riservato solo il 15% degli ormeggi disponibili. Si aspettavano un’agevolazione un po’ più consistente, ma tutto sommato, la prelazione esclusiva di posti loro concessa è accettabile, tenuto conto che possono comunque accedere, secondo i generali criteri di “prenotazione”, al restante’85% degli ormeggi organizzati. PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 23 settembre 2009 (v. stampato Senato n. 979) d'iniziativa dei senatori RANUCCI, ZANDA, VILLARI, DELLA SETA Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 24 settembre 2009 Art. 1. (Istituzione di campi di ormeggio attrezzati). 1. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, gli enti gestori delle aree marine protette possono istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza. Sono in ogni caso fatte salve le misure già adottate dagli enti gestori. 2. I campi di ormeggio, nell'ambito dei quali è vietato l'ancoraggio al fondale, sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità: a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto; b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina; c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica. 3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di ormeggio di cui al comma 1 stabiliscono, d'intesa con i comuni, tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto. 4. Nell'ambito dei campi di ormeggio di cui al comma 1 una quota pari al 15 per cento degli ormeggi è riservata alle imbarcazioni a propulsione velica, come definite dal codice della navigazione. 5. I proventi riscossi dagli enti gestori ai sensi del comma 3 sono destinati, oltre che al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi di ormeggio, ad interventi che incrementino la protezione ambientale dell'area marina, con particolare riguardo ai servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti nonché ai servizi di sorveglianza e prevenzione contro gli sversamenti e l'abbandono di rifiuti in mare, in conformità a quanto previsto dalla legislazione regionale. 6. Nell'allestimento dei campi di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale. 7. Gli enti gestori possono altresì allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento. 8. I comuni, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, possono istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, che non siano ricompresi nelle aree marine protette o nelle aree marine di reperimento, sulla base di linee guida predisposte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 9. I comuni interessati all'istituzione di campi di ormeggio sono tenuti a redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché, nelle zone ove insistono aree appartenenti alla rete «Natura 2000», a redigere lo studio di incidenza da sottoporre all'ente competente per la valutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 10. Le disposizioni della presente legge assicurano il rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mare e di aree protette. Art. 2. (Aree marine di reperimento). 1. Nelle aree marine di reperimento i comuni possono istituire campi di ormeggio per le finalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, in regime di esenzione concessoria e con facoltà di affidamento dell'allestimento e della manutenzione a terzi. 2. La locale Capitaneria di porto provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione. Art. 3. (Segnalazione e comunicazione delle caratteristiche dei campi di ormeggio). 1. Ai fini della sicurezza della navigazione, i campi di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni dell'Istituto idrografico della Marina. 2. La posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio devono essere tempestivamente comunicate dagli enti gestori all'Istituto idrografico della Marina e al competente ufficio tecnico dei fari della Marina militare. Art. 4. (Invarianza degli oneri finanziari). 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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