10 June 2010

Controlli estivi: le regole del Ministero

È il momento di mollare gli ormeggi. Un ripasso sulle principali disposizioni per navigare in sicurezza e in rispetto della legge...

Controlli estivi: le regole del ministero

È il momento di mollare gli ormeggi. Un ripasso sulle principali disposizioni per navigare in sicurezza e in rispetto della legge.

Il consueto appuntamento offerto da questa rubrica, ad inizio stagione nautica, riguarda il capitolo “controlli estivi di sicurezza”.

Per quest’anno (almeno sino al momento in cui andiamo in stampa) non sembra sia nel programma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere nuove disposizioni rispetto a quelle a suo tempo impartite nel 2004 dall’allora ministro Lunardi e poi successivamente riprese dall’attuale ministro Altero Matteoli.

 

Le regole di comportamento nautico in occasione della navigazione in prossimità della costa restano quelle ormai “ben note” e che vale la pena qui ricordare riportando uno stralcio della direttiva ministeriale:

“…

1) nello svolgimento del controllo sulla navigazione da diporto in prossimità di costa va considerata prioritaria la tutela dell’incolumità di bagnanti e subacquei, con vigilanza sul rispetto del limite delle acque destinate alla balneazione e delle regole per evitare gli abbordi in mare;

2) fatti salvi gli interventi repressivi in mare per infrazioni alle vigenti normative, i controlli sulle unità da diporto verranno normalmente effettuati all’ormeggio, con cortesia e rapidità, in modo da evitare disagi alle persone;

3) allo scopo di evitare duplicazione di interventi e di ottimizzare le risorse pubbliche disponibili, è opportuno che le diverse forze che esercitano in mare poteri di polizia operino con azione sinergica, di intesa con la locale autorità marittima, alla quale la legge assegna preminente competenza per la sicurezza della navigazione;

4) le autorità marittime provvedono a stabilire la distanza da costa, oltre il limite della balneazione, entro la quale la navigazione da diporto dovrà svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento. Tale distanza viene indicata, in linea di massima, in 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare e in 1.000 metri dalle spiagge. In prossimità di coste ove non vi siano significative attività di balneazione potrà essere consentito l’avvicinamento e l’ancoraggio di unità da diporto, purché sia osservata ogni precauzione per evitare danni a terzi;

5) la navigazione da diporto che si svolge entro i 1.000 metri dalla costa non deve essere mai invasiva, ma rispettosa dell’ambiente e della quiete, con particolare attenzione per i limiti delle emissioni acustiche e dei gas di scarico”.

Per quanto previsto dalla direttiva, a proposito delle ordinanze locali, conviene informarsi con anticipo sulle norme di navigazione stabilite dalle Autorità marittime competenti per giurisdizione nelle cui acque si naviga.

Le sanzioni, ad esempio, per infrazioni di eccesso di velocità, possono arrivare a 1.033 euro (dipende dalla “qualità” dell’infrazione).

 

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