E’ stato pubblicato il decreto ministeriale 26 febbraio relativo alla procedura del noleggio occasionale. Da adesso tale attività è possibile e non vi sono più ostacoli burocratici.
Riportiamo il testo del disposto normativo:
Art. 1
Modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate ed alle Capitanerie di porto
1. La comunicazione di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, come disciplinato dall'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è resa in conformità al modello di cui all'allegato I del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio occasionale, ai competenti uffici delle amministrazioni indicate al comma 3 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Art. 2
Modalità di comunicazione alla Capitaneria di Porto
1. I soggetti, così come individuati dall'art. 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, compilano e sottoscrivono il modello in formato ".pdf' contenuto nel sito istituzionale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, inviandolo a mezzo posta elettronica alla Capitaneria di porto territorialmente competente.
Art. 3
Modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'Agenzia delle Entrate il modello di cui all'allegato I (scarica in alto), compilato e sottoscritto con firma leggibile, in formato ".pdf", o ".gif" o ".tiff" o ".jpg", in allegato a messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it.
Art. 4
Modalità di comunicazione all'Inps e all'Inail
1. I soggetti di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel caso di attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto che diano luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, effettuano la comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo attraverso le modalità operative già previste dall'Inps e dall'Inail in materia di comunicazione preventiva per l'inizio di attività di lavoro occasionale accessorio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 riporta l'indicazione:
a) dei dati anagrafici e del codice fiscale del titolare persona fisica ovvero dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;
b) degli estremi identificativi dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;
c) dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto prestatore di lavoro occasionale;
d) del tipo di attività prestata in forma occasionale nonché della data di inizio e fine della prestazione.
Art. 5
Effettuazione e tenuta delle comunicazioni
Copia delle comunicazioni e del contratto di noleggio, nonché le ricevute delle avvenute trasmissioni agli uffici delle amministrazioni indicate al comma 3 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto a disposizione delle autorità di controllo.