Prigioneri del rid
I natanti costruiti prima del ‘98 nel registro mantengono l’obbligo di
iscrizione.
Perché? La legge non è retroattiva ed esclude barche non marcate Ce. Unica
soluzione, provvedere alla marcatura.
Tra le diverse questioni “normative” che nelle ultime settimane ci sono state
poste dai nostri lettori, diamo spazio a una relativa alla cancellazione dai
registri d’iscrizione di imbarcazioni non marcate CE, quindi di una certa età,
che presentano una lunghezza dello scafo, misurata in base alla norma
armonizzata En Iso 8666, non superiore a 10 metri. Cioè, rientranti nella
categoria natanti, come previsto dall’art. 3 (sotto il titolo “Disposizioni
Generali”) del codice della nautica, decreto legislativo 171/2005, che
riportiamo (vedi sotto).
Cancellazione di unità che non hanno subito nessun intervento cantieristico di
“accorciamento” della lunghezza, ma che essendo state precedentemente iscritte,
in base alle normative allora vigenti, secondo una disciplina tecnica e
legislativa diversa dall’attuale legge e dalla norma 8666, adesso assumono la
configurazione di unità non soggetta all’obbligo d’iscrizione.
Ora, secondo una recente nota del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, queste unità, con specifico riferimento a quelle di serie ed
omologate dal Rina (praticamente tutto il parco barche esistente prima dell’
entrata in vigore della Direttiva 94/25/CE) non possono essere cancellate. Il
motivo risiede nel fatto che l’attuale disciplina, il decreto 171/2005, “nulla
dispone riguardo le misurazioni tecniche effettuate antecedentemente e che, di
conseguenza, mantengono la loro validità”.
In sintesi, un’imbarcazione ante 1998 (cioè costruita prima dell’entrata in
vigore della direttiva 94/25/CE-2003/44/CE), di serie, iscritta al Rid
(Registro Imbarcazioni da Diporto) nel rispetto delle leggi all’epoca operanti,
pur dimostrando una lunghezza dello scafo non superiore a 10 metri (in
conformità con l’attuale disciplina sui natanti), continua a mantenere l’
obbligo d’iscrizione, non avendo le leggi – sempre secondo la precisazione
ministeriale – “ordinariamente valenza retroattiva se non quando, in deroga al
principio generale di irretroattività, non si qualifichino esplicitamente come
tali”.
In tal senso, è vero, il decreto 171/2005 non si è “esplicitato”. Ciò non
toglie però che, nel suo complesso, l’interpretazione giuridica fornita dal
Ministero sull’argomento, sia tout court condivisibile. Al momento, però, vale
come “interpretazione autentica” della normativa. Alla quale è necessario
attenersi. A questo punto, l’unica strada percorribile per cancellare dal Rid
un’imbarcazione-natante di lunghezza scafo non superiore a 10 metri, è quella
della marcatura CE, del tipo post costruzione, prevista dall’articolo 9 del
decreto 172/2005, traducendo in un “nuovo prodotto” (come tale soggetto alla
direttiva 94/25/CE-2003/44/CE) l’imbarcazione in questione. In questo caso, ad
una barca marcata CE, è senz’altro “attiva” la disposizione sui natanti
prevista dall’art. 3 del codice della nautica. I costi di marcatura, però, non
sono modesti e di questo conviene tenerne in debito conto.
Così l’Art. 3 del Codice della nautica
Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a
ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate En/Iso/Dis 8666 (*)
per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza
superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme
armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto(3): si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo
di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme
armonizzate di cui alla lettera b)”.
(*) Nota: Il Cod. Nautico indica quale norma internazionale di riferimento la
n. 8666 – Dis (Draft International Standard), vale a dire una versione non
ancora definitiva dell’elaborato tecnico.
Attualmente, invece, la norma è completata e ufficializzata e reca la dicitura
En Iso 8666:2002.