30 October 2009

Prigioneri del RID

I natanti costruiti prima del ‘98 nel registro mantengono l’obbligo di iscrizione. Perché? La legge non è retroattiva ed esclude barche non marcate Ce. Unica soluzione, provvedere alla marcatura. Tra le diverse questioni “normative” che nelle ultime settimane ci sono state poste dai nostri lettori, diamo spazio a una relativa alla cancellazione dai registri d’iscrizione di imbarcazioni non marcate CE, quindi di una certa età, che presentano una lunghezza dello ...

Prigioneri del rid

I natanti costruiti prima del ‘98 nel registro mantengono l’obbligo di iscrizione. Perché? La legge non è retroattiva ed esclude barche non marcate Ce. Unica soluzione, provvedere alla marcatura. Tra le diverse questioni “normative” che nelle ultime settimane ci sono state poste dai nostri lettori, diamo spazio a una relativa alla cancellazione dai registri d’iscrizione di imbarcazioni non marcate CE, quindi di una certa età, che presentano una lunghezza dello scafo, misurata in base alla norma armonizzata En Iso 8666, non superiore a 10 metri. Cioè, rientranti nella categoria natanti, come previsto dall’art. 3 (sotto il titolo “Disposizioni Generali”) del codice della nautica, decreto legislativo 171/2005, che riportiamo (vedi sotto). Cancellazione di unità che non hanno subito nessun intervento cantieristico di “accorciamento” della lunghezza, ma che essendo state precedentemente iscritte, in base alle normative allora vigenti, secondo una disciplina tecnica e legislativa diversa dall’attuale legge e dalla norma 8666, adesso assumono la configurazione di unità non soggetta all’obbligo d’iscrizione. Ora, secondo una recente nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, queste unità, con specifico riferimento a quelle di serie ed omologate dal Rina (praticamente tutto il parco barche esistente prima dell’ entrata in vigore della Direttiva 94/25/CE) non possono essere cancellate. Il motivo risiede nel fatto che l’attuale disciplina, il decreto 171/2005, “nulla dispone riguardo le misurazioni tecniche effettuate antecedentemente e che, di conseguenza, mantengono la loro validità”. In sintesi, un’imbarcazione ante 1998 (cioè costruita prima dell’entrata in vigore della direttiva 94/25/CE-2003/44/CE), di serie, iscritta al Rid (Registro Imbarcazioni da Diporto) nel rispetto delle leggi all’epoca operanti, pur dimostrando una lunghezza dello scafo non superiore a 10 metri (in conformità con l’attuale disciplina sui natanti), continua a mantenere l’ obbligo d’iscrizione, non avendo le leggi – sempre secondo la precisazione ministeriale – “ordinariamente valenza retroattiva se non quando, in deroga al principio generale di irretroattività, non si qualifichino esplicitamente come tali”. In tal senso, è vero, il decreto 171/2005 non si è “esplicitato”. Ciò non toglie però che, nel suo complesso, l’interpretazione giuridica fornita dal Ministero sull’argomento, sia tout court condivisibile. Al momento, però, vale come “interpretazione autentica” della normativa. Alla quale è necessario attenersi. A questo punto, l’unica strada percorribile per cancellare dal Rid un’imbarcazione-natante di lunghezza scafo non superiore a 10 metri, è quella della marcatura CE, del tipo post costruzione, prevista dall’articolo 9 del decreto 172/2005, traducendo in un “nuovo prodotto” (come tale soggetto alla direttiva 94/25/CE-2003/44/CE) l’imbarcazione in questione. In questo caso, ad una barca marcata CE, è senz’altro “attiva” la disposizione sui natanti prevista dall’art. 3 del codice della nautica. I costi di marcatura, però, non sono modesti e di questo conviene tenerne in debito conto. Così l’Art. 3 del Codice della nautica Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate En/Iso/Dis 8666 (*) per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto; c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b); d) natante da diporto(3): si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b)”. (*) Nota: Il Cod. Nautico indica quale norma internazionale di riferimento la n. 8666 – Dis (Draft International Standard), vale a dire una versione non ancora definitiva dell’elaborato tecnico. Attualmente, invece, la norma è completata e ufficializzata e reca la dicitura En Iso 8666:2002.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le ultime prove