11 October 2013

Sostituzione dei motori? Solo e sempre dello stesso tipo

Dope le visite ai saloni di autunno avete deciso di sostituire il motore? Bene, secondo le indicazioni ministeriali la sostituzione per le barche CE, può avvenire secondo precise procedure

Sostituzione dei motori? solo e sempre dello stesso tipo

Dope le visite ai saloni di autunno avete deciso di sostituire il motore? Bene, secondo le indicazioni ministeriali la sostituzione del motore per le barche CE, può avvenire secondo le seguenti procedure:

 

Imbarcazioni (unità iscritte) non marcate CE

Se il motore da imbarcare è di potenza non superiore al 15% del motore da sbarcare, è possibile procedere ad accertamenti ai fini della convalida del certificato di sicurezza. Si tratta di un’operazione piuttosto semplice e “abbordabile”, vale a dire limitatamente onerosa sia dal punto di vista economico sia tecnico.

Gli Organismi notificati devono però valutare se la sostituzione del motore comporti variazioni sostanziali alla galleggiabilità e stabilità (a seguito, ad esempio, di una cospicua variazione dei pesi), alla portata, alla struttura e alle caratteristiche di manovrabilità (verifiche queste, così ci risulta, che già molti Organismi precedentemente eseguivano). In questi casi la convalida del certificato di sicurezza non può più avvenire e l’unità deve essere sottoposta a un accertamento ai fini della marcatura CE, secondo la procedura di post-costruzione, prevista dall’art.9 del Codice della nautica (D.L.vo 171/2005). Operazione, quest’ultima, che non è certamente a “buon mercato”.

Alla marcatura CE dell’unità, post-costruzione, si dovrà sempre ricorrere nel caso in cui il motore da imbarcare sia di potenza superiore al 15% del motore da sbarcare. Questo perché il Ministero ritiene che tale modifica abbia conseguenze dirette sui requisiti essenziali di sicurezza dell’unità e che pertanto la stessa debba essere considerata alla stregua di un nuovo prodotto, soggetto a marcatura CE.

Ovviamente, il motore da imbarcare deve essere dello stesso tipo di propulsione (entrobordo, entrofuoribordo, fuoribordo) e alimentazione (benzina o Diesel) del motore sbarcato. Diversamente, l’unità deve essere sottoposta a marcatura CE, in tutti i casi.

Esempi:

caso probabile per unità a motore

• motore da sbarcare: potenza 100 kW;

• motore in sostituzione, da imbarcare: potenza 115 kW

• procedura: convalida del certificato di sicurezza

• motore da sbarcare: potenza 100 kW;

• motore in sostituzione, da imbarcare: potenza 116 kW

• procedura: marcatura CE dell’unità, con rilascio di un nuovo certificato di sicurezza

caso probabile per unità a vela

• motore da sbarcare: potenza 30 kW;

• motore in sostituzione, da imbarcare: potenza 34 kW

procedura: convalida del certificato di sicurezza

• motore da sbarcare: potenza 30 kW;

• motore in sostituzione, da imbarcare: potenza 35 kW

procedura, marcatura CE dell’unità, con rilascio di un nuovo certificato di sicurezza

 

Natanti (unità non iscritte) non marcati CE

Anche i natanti, unità di lunghezza scafo fino a 10 metri, interessati da una rimotorizzazione che comporti l’aumento oltre il 15% massimo della potenza del motore (da sbarcare)  devono essere sottoposti a marcatura CE di post-costruzione. Ovviamente, molte unità così “rimotorizzate”, non iscritte e quindi non soggette a controlli, sfuggiranno a questa disposizione. E’ però da sottolineare che risultano fuori regola e che le sanzioni prescritte per la mancata marcatura CE, ove prevista, sono parecchio salate.

Imbarcazioni e natanti marcati CE

La rimotorizzazione di un’unità marcata CE, con aumento della potenza anche di un solo kW, se non è prevista dal fabbricante (e indicata nella dichiarazione di conformità), comporta la ri-marcatura CE, con la procedura di post-costruzione.

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