12 August 2010

Ubriachi al timone

Il ritiro della patente automobilistica può comportare, in via cautelare, la sospensione di quella nautica. Vediamo cosa dice la legge...

Ubriachi al timone

Lo spunto ci viene offerto da un lettore che, in seguito al ritiro della patente automobilistica per guida in stato in stato di ebbrezza, si è visto sospendere anche la validità della patente nautica.

Probabilmente per il tasso alcolemico misurato dalla Polizia Stradale non potrà guidare l’auto per sei mesi. Ecco quindi i quesiti: perché viene sospesa anche la patente nautica in caso d’infrazione al Codice della Strada? Anche la patente nautica, è sospesa per lo stesso periodo di quella automobilistica?

 

Di certo non si tratta di una sanzione accessoria per infrazione al Codice della Strada. Verosimilmente, il Prefetto - è nelle sue competenze - ha sospeso la validità della patente nautica, così come altre eventuali abilitazioni di guida possedute dal nostro lettore, in via cautelare e non disciplinare.

Non sarà per lo stesso periodo di tempo (in questo caso 6 mesi), ma fino a che, in seguito ad accertamento sanitario, non si dimostrerà di possedere, cioè di aver recuperato i requisiti d’idoneità fisica e psichica previsti per l’abilitazione nautica.

 

Di conseguenza, fatto salvo il diritto di opposizione al decreto prefettizio, il lettore dovrà richiedere l’accertamento presso la Commissione Medica locale (costo, comprese le marche da bollo, attorno a 60 euro), spiegandone i motivi. La Commissione fisserà la data della visita e valuterà anche l’esito degli esami clinici a cui l’interessato, dietro precisa indicazione della Commissione stessa, si sarà dovuto nel frattempo sottoporre. A buon esito di esami e d’accertamento, con istanza al Prefetto, chiederà l’annullamento della sospensione della patente nautica.

 

Provvedimenti cautelari come quello appena descritto, comunque, non avvengono di frequente. A ogni modo, le valutazioni andrebbero fatte caso per caso, tenendo anche in conto che per la patente nautica, almeno sino al momento in cui scriviamo, non valgono gli stessi limiti di tasso alcolico previsti per la guida automobilistica.

Infatti, l’articolo 53 del Codice della nautica (171/2005), al comma 1-bis, in tema di sanzioni pecuniarie e sospensione patente, fa riferimento a una condizione di “stato di ubriachezza” del comandante o conduttore di unità da diporto, da cui si deduce che i parametri di tolleranza alcolici “nautici” possono essere diversi da quelli previsti per la circolazione stradale. Tali limiti saranno stabiliti da un decreto ministeriale, così come previsto dal comma 6-bis del citato art. 53: “Le modalità e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonché i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.

 

Fino a che il decreto non verrà emanato – a tutt’oggi non ci risulta nemmeno sia stato abbozzato ed è veramente inspiegabile il ritardo di una norma così importante -sarà anche difficile per gli organi di polizia in mare contestare gli “abusi alcolici”.

Si tenga infine presente che non è da escludere che, alla sospensione della patente nautica per condotta di un’unità da diporto in stato di ebbrezza, possa conseguire, sempre in maniera cautelare, anche la sospensione di validità della patente automobilistica.

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