Il proprietario della barca a vela inviava una formale richiesta di risarcimento dei danni al proprietario del motoscafo e al suo assicuratore, raccontando i fatti secondo il suo punto di vista, ossia che le viti fuoriuscite dal bottazzo e la mancanza di parabordi rappresentavano l’esclusiva responsabilità del proprietario del motoscafo, il quale a sua volta inviava una denuncia cautelativa al proprio assicuratore dichiarando che i parabordi erano stati regolarmente messi e che la forza del vento era tale da far risalire i parabordi della barca a vela al di sopra della falchetta del motoscafo lasciando scoperta la fiancata, discolpandosi da ogni responsabilità.
Ricordiamo che la copertura di responsabilità civile scatta nel momento in cui l’assicurato procura un danno ad altrui persona avendone colpa. Nel caso specifico la responsabilità del proprietario del motoscafo è evidente in quanto non ha provveduto diligentemente a fare ordinaria manutenzione al suo bottazzo e il comportamento colposo si rafforza inoltre nel non esporre i parabordi.
Se il motoscafo fosse stato ormeggiato regolarmente e ci fosse stata la presenza dei parabordi oltre che alla regolarità del proprio bottazzo e il danno fosse accaduto per effetto del solo sfregamento delle barche ormeggiate a causa del forte vento, allora il proprietario della barca a motore non sarebbe stato ritenuto colpevole del danno. Ma è necessario provare la fortuità della causa, rappresentata dall’eccezionale forza del vento che si sarebbe dovuta provare con un bollettino del giorno e attraverso una pluralità di eventi dannosi in zona, ossia un considerevole numero di barche che in quel porto avessero riportato danni simili.
Il liquidatore della compagnia di assicurazione del motoscafo appurando che in quel giorno non ci furono ulteriori episodi nonostante il bollettino meteorologico dichiarasse tempo avverso decise di intervenire nella trattativa attribuendo così la responsabilità del proprio assicurato, nonostante egli avesse scritto una denuncia che tentava di discolparlo. Va ricordato che quando si sottoscrive una polizza di assicurazione a tutela obbligatoria della responsabilità civile per un’imbarcazione così come per una autovettura, implicitamente si dà una delega al proprio assicuratore di gestire i contenziosi verso le terze persone che dovessero pretendere denari a causa di un eventuale danno.
Questo meccanismo fa sì che l’assicurato resti quasi estraneo alle decisioni che la compagnia chiamata a rimborsare un terzo decida di assumere. Nel caso specifico il proprietario del motoscafo che sosteneva una tesi diversa da quella del proprietario dell’imbarcazione a vela, che cercava di discolparsi, avrebbe dovuto, oltre a raccontare i fatti in modo diverso anche diffidare la compagnia dall’intraprendere qualsiasi tipo di atteggiamento verso il danneggiato chiedendo di intervenire personalmente nella gestione della lite fino all’ultimo grado di giudizio, sostenendo le relative spese di causa, cosa che di fatto il proprietario del motoscafo ha omesso, quindi la sua denuncia cautelativa non è valsa praticamente a nulla.