30 May 2013

Tassa di possesso, si paga entro il 31 maggio

Scade il 31 maggio il termine per il pagamento del balzello. Vediamo chi deve pagare e come nel rispetto della legge...

Tassa di possesso, si paga entro il 31 maggio

 

Non avremmo voluto scrivere le note che seguono, ma al momento in cui ci accingiamo a farlo, poco prima di andare in stampa, da “Palazzo” non arriva alcun segnale sull’abolizione o modifica della tassa annuale delle unità da diporto, sebbene questa gabella abbia largamente dimostrato – e ciò è riconosciuto più o meno da tutte le forze politiche, compresa la parte che l’ha istituita - di essere inconsistente per l’erario e dannosa per il settore.

Ricordando, in ogni caso, che per il versamento si ha tempo fino a 31 maggio, forniamo alcune istruzioni sintetiche per adempiere a questo obbligo.

 

Riferimento normativo

Articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

 

Applicazione della tassa

La tassa si applica alle unità da diporto nazionali, su base annuale, con scafo di lunghezza dai 10,1 metri in su, misurata secondo la norma armonizzata EN ISO 8666 (o, per le unità non marcate CE, in base alle disposizione impartite dall’Agenzia delle entrate, vedi voce relativa), con importi calcolati per fasce di lunghezza.

E’ riferita al periodo 1° maggio 2013  - 30 aprile 2014.

 

Contribuenti soggetti al pagamento

I proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto.

 

Esenzioni dal pagamento

La tassa non si applica:

per il primo anno dalla prima immatricolazione;

alle nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;

alle unità usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto;

alle unità inserite in contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.

ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia;

alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio (comprese quelle utilizzate dalla scuole nautiche e dai“diving” come unità di appoggio);

ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti;

alle unità obbligatorie di salvataggio;

alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici;

alle unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;

La tassa non è dovuta, inoltre, ferma restando la normativa sulle agevolazioni fiscali per i disabili, per le unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità.

 

Riduzione della tassa

La tassa è ridotta della metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;

è ridotta della metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica (in metri quadri) e potenza del motore espresso in kW non sia inferiore a 0.5.

Ferme restando le riduzioni sopra indicate, la tassa è ulteriormente ridotta:

del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione;

del 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione;

del 45% dopo 15 anni dalla data di costruzione.

(I periodi di vetustà decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione).

 

La lunghezza tassabile

Per le unità da diporto marcate CE, la “lunghezza tassabile”, in base alla quale il bene barca è soggetto all’obbligo della tassa e viene inquadrato nella fascia tariffaria di riferimento, corrisponde alla lunghezza scafo, misurata secondo la norma armonizzata EN ISO 8666, riportata nei documenti delle marcatura CE (Dichiarazione di conformità del fabbricante), ovvero sulla licenza di navigazione.

La “lunghezza tassabile” per le unità non marcate CE è definita dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 16/E del 30 maggio 2012: “Per le unità costruite antecedentemente all’obbligo di marcatura CE previsto dalla norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, richiamate dal comma 6 dell’articolo 16 del decreto legge n. 201 del 2011, occorre fare riferimento per l’individuazione della lunghezza dell’imbarcazione alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore

della poppa, escluse le appendici”.

 

 

Come si paga

La tassa è versata entro il 31 maggio 2013, ovvero entro la fine del mese successivo dal verificarsi del presupposto.

La tassa deve essere versata con il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (codici tributo 3370 per l’imposta, 8936 per l’eventuale sanzione e 1931 per gli interessi) oppure, nell’impossibilità del soggetto di redigere e sottoscrivere l’F24, direttamente  con bonifico in euro,  a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1222, indicando:

a) codice BIC : BITAITRRENT;

b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo (quelli indicati per l’F24) e periodo di riferimento;

c) IBAN – IT15Y0100003245348008122200.

 

Tabellina

Quanto costa, gli importi

Euro 800 per imbarcazioni da 10,01 a 12 m

Euro 1.160 per imbarcazioni da 12,01 a 14 m

Euro 1.740 per imbarcazioni da 14,01 a 17 m

Euro 2.600 per imbarcazioni da 17,01 a 20 m

Euro 4.400 per imbarcazioni da 20,01 a 24 m

Euro 7.800 per imbarcazioni da 24,01 a 34 m

Euro 12.500 per imbarcazioni da 34,01 a 44 m

Euro 16.000 per imbarcazioni da 44,01 a 54 m

Euro 21.500 per imbarcazioni da 54,01 a 64 m

Euro 25.000 per imbarcazioni oltre i 6

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