26 March 2024

La bandiera di San Marino nell'elenco delle bandiere di comodo

La Repubblica di San Marino è entrata nell'elenco ufficiale delle bandiere FOC, Flag of Convenience, cioè nella classifica delle cosiddette "bandiere ombra". Vediamo quali sono le implicazioni e le ripercussioni per il diporto

Negli ultimi tempi la voce che la bandiera nautica/navale della Repubblica di San Marino si fosse orientata verso rotte impervie circolava con una certa insistenza e non era priva di fondamento. E così è stato: la Repubblica di San Marino, Paese extra UE, è entrata nell'elenco ufficiale delle bandiere FOC, Flag of Convenience, cioè nella classifica delle cosiddette "bandiere ombra", quelle che non assicurano il rispetto delle normative internazionali soprattutto in tema di individuazione della proprietà e lavoro marittimo (e quindi di tassazione).

L'ITF (International Transport Worker's Federation, la massima autorità del settore trasporto a livello mondiale) durante il suo ultimo Fair Practices Committee per le pratiche corrette ha infatti incluso San Marino tra le bandiere FOC, con la seguente motivazione: "L'ITF ritiene che dovrebbe esserci un legame tra il vero proprietario di una nave e la bandiera che batte (c.d. "genuine link" previsto dalle Convenzioni internazionali sul diritto del mare, n.d.r.) - ha dichiarato Steve Trowsdale, coordinatore dell'ispettorato dell'ITF -, e le navi FOC forniscono essenzialmente una scappatoia per lo sfruttamento dei marittimi, un trattamento spaventoso relativo non solo a salari bassi, ma anche a condizioni antigieniche ed altro".

Va precisato che con il termine bandiera di comodo (o anche bandiera ombra o bandiera di convenienza) si indica prevalentemente l'insegna di una nazione che viene issata da una "nave" di proprietà di cittadini o società di un'altra nazione. In questo modo, il proprietario della nave può spesso evitare il pagamento di tasse e ottenere una registrazione più facile. Non solo, lo Stato diventa FOC perché non mette in campo i dovuti controlli sulla nave “ospite”, cioè non risponde al cosiddetto "genuine link" (legame sostanziale) previsto dalle normative internazionali e propriamente dalla convenzione di Montego Bay (e succ. modd.) su "Diritto del mare", dove la "bandiera" deve esercitare un reale potere di controllo sulle proprie navi. Cosa che volutamente, giusto per attirare qualsiasi sorta di armatori, non viene fatto.

Quali ripercussioni nel diporto?

Considerato che molte imbarcazioni, soprattutto di bandiera italiana, hanno optato recentemente per questa bandiera con lo scopo di non avere problemi burocratici col registro nazionale e, forse, anche di allontanare possibili "attenzionamenti" sulla proprietà, certamente il mostrare ora una bandiera FOC non fa passare inosservato, in nessuna delle acque territoriali dell'Unione europea. A questo riguardo, va ricordato che ci sono Stati membri particolarmente attenti alle questioni sulla proprietà navale e fiscali, come Francia, Croazia e Grecia, che hanno dimostrato di non accettare nelle loro acque barche non trasparenti dal punto di vista dell'immatricolazione - vedi questione natanti (Croazia e Francia) - o che non potessero dimostrare l'assolvimento dell'IVA, se dovuta (si ricorda la Croazia, con la richiesta del documento doganale T2L) o che effettuano charter.

Ovviamente le grosse "shipping company" internazionali, che gestiscono yacht di un certo valore economico, sono preparate a tutte le evenienze e i loro studi legali marittimisti possono far fronte - anche se non sempre ci riescono - alle "controindicazioni" di una bandiera FOC. Ma per il piccolo cabotaggio "sammarinese", le cose si complicano e l'orizzonte non pare sgombro di nubi.

Tra l'altro, l'Unione Europea, da sempre avversa gli Stati "ombra", con lo scopo di contrastarli (unitamente ai loro registri di classificazione navale) perché dal loro comportamento accondiscendente ne deriva la messa in pericolo della sicurezza della navigazione e l'ambiente marino, sta mettendo in campo un certo numero di iniziative legislative che non tarderanno ad arrivare e i cui effetti saranno pesanti e dissuasivi.

Per ultimo, vale qui la pena ricordare che le unità da diporto (e commerciali) che battono bandiera estera (non UE) quando entrano nelle acque territoriali italiane (ed europee) devono passare il controllo della polizia di frontiera e della dogana e l'Autorità marittima rilascia loro il c.d. costituto di arrivo/partenze. Pratica che, ci risulta, non sempre viene svolta, soprattutto dai proprietari di piccole imbarcazioni.

Tali unità non possono trascorrere più di 18 mesi nelle acque territoriali europee e prima del termine di tale periodo devono uscire dal territorio che li ospita e dimostrare, per potervi rientrare, di essersi portati nelle acque territoriali di Paese extra UE. Diversamente s'incorre nel reato di contrabbando.

Senza il costituto d'arrivo (o documento analogo, per gli altri Stati UE), non si può dimostrare la data d'ingresso nelle acque territoriali europee e quindi l'addebito di "contrabbando" è automatico.

Ora le bandiere FOC, come quella di San Marino, sono particolarmente controllate anche sotto questo aspetto doganale per cui è ipotizzabile che gli organi di polizia svolgeranno con maggiore attenzione il monitoraggio della situazione.

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